lunedì 7 dicembre 2015

LA RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI SECONDO LA CASSAZIONE

La recente sentenza della Corte di cassazione III Sezione Civile del 6 ottobre scorso, n. 19883 ha aperto interessanti discussioni sul tema della responsabilità dei funzionari e sull'interpretazione del concetto di colpa e di diligenza. In particolare il presidente onorario della Corte dei Conti Antonio Vetro sulla rivista online www.contabilita-pubblica.eu ha argomentato quanto segue:
"Si premette che l’art. 1176 c.c. prevede al comma 1 che “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” e al comma 2 che “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Secondo quanto ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 19883/2015, la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. è nozione che rappresenta l'inverso logico della nozione di colpa: è in colpa chi non è stato diligente, là dove chi tiene una condotta diligente non può essere ritenuto in colpa. L'autore d'un illecito non è dunque per ciò solo in colpa: questa sussisterà soltanto nel caso in cui il preteso responsabile non solo abbia causato un danno, ma l'abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza, quest’ultime non uguali per tutti. Nel caso di inadempimento di obbligazioni comuni, l'art. 1176 c.c., comma 1, impone di assumere a parametro di valutazione della condotta del responsabile il comportamento che avrebbe tenuto il "cittadino medio", ovvero la persona di normale avvedutezza e formazione. Nel caso, invece, di inadempimento di obbligazioni professionali, in senso ampio, il secondo comma dell'art. 1176 c.c. prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa. Il "professionista", infatti, è in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella del buon padre di famiglia ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto un ideale professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, che non è un professionista mediocre, ma serio, preparato ed efficiente".

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