La legge di stabilità 2016 dedica molto spazio al settore agricolo sia con disposizioni di sostegno al comparto sia per politiche di contenimento della spesa.
proprio in questo periodi di crisi l'agricoltura italiana ha risposto dimostrando le proprie potenzialità e recuperando posti di lavoro
In primo luogo si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU (comma 11):
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;
- i terreni agricoli e posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di pani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).
Si introduce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (comma 38).
Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo riguardano:
- l’abrogazione del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro;
- l’innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro;
- la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco;
- l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali;
- la presunzione che le produzioni agro energetiche sono produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA (commi 515-523);
Viene integrata la dotazione finanziaria del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione affinché una quota non superiore a 18 milioni di euro venga destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 165).
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