martedì 15 dicembre 2015

LE ISPEZIONI SUGLI ENTI LOCALI DA PARTE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Com'è noto dopo la c.d. riforma Bassanini non sono stati cancellati completamente i controlli esterni sugli enti locali che peraltro ora sono solo successivi. Quest'oggi ho deciso di soffermarmi sulle verifiche svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (S.I.Fi.P.) nei confronti degli enti pubblici hanno natura di controllo extragerarchico (controllo esterno). Ritengo che sia giusto conoscere da parte di chi può subire una ispezione cosa l'aspetta, come vengono condotte le ispezioni e quali siano i limiti di esse.
La funzione dei S.I.Fi.P. è diretta a verificare, con obiettività e neutralità, la regolarità e la proficuità della spesa, ai fini della corretta gestione della finanza pubblica. Una serie di norme, succedutesi nel tempo, hanno definito i contorni dell’attività dei S.I.Fi.P., che si è evoluta verso una più moderna accezione di controllo “collaborativo”, finalizzato anche all’adozione, da parte dell’Amministrazione verificata, di idonei interventi correttivi. Il D. Lgs. 3.2.1993, n. 29, che ha contrattualizzato il rapporto di pubblico impiego, ha attribuito ai S.I.Fi.P. importanti compiti in materia di controllo del costo del lavoro. In particolare, l’art. 65, comma 5, successivamente confluito con modifiche nell’art. 60, comma 5, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, dispone che presso le amministrazioni pubbliche “il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato… per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate…”.Successivamente, il D. Lgs. 30.7.1999, n. 286: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”, ha previsto, all’art. 2, comma 1, che “ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione… e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato”.Negli ultimi anni, l’attività ispettiva è stata rivolta in particolare sulla verifica degli equilibri di bilancio, in considerazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell’Unione europea, con l’adesione all’Euro ed al Patto di stabilità e crescita, al quale sono stati chiamati a concorrere, per effetto della L. 23.12.1998, n. 448 (Legge finanziaria 1999), anche gli enti locali. Ciò ha imposto una più attenta vigilanza da parte del Ministero dell’economia, che si è concretizzata, per quanto interessa in questa sede, nell’emanazione dell’art. 28 della L. 27.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), il quale, al comma 1, dispone che “allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165… avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica”. Da ultimo, la L. 31.12.2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, all’art. 14, rubricato “Controllo e monitoraggio dei conti pubblici”, comma 1, lettera d), dispone che, in relazione alle esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad “effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano… In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica”. 

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