domenica 27 dicembre 2015

SCHEMA ORDINANZA IN MATERIA DI VENDITA E UTILIZZO DI FUOCHI PIROTECNICI

Alcuni Sindaci ci inondano con un profluvio di ordinanze (per cose spesso inutili) che quasi sempre restano inapplicate. 
Tra pochi giorni ci sarà la fine dell'anno e molti animali (e il loro padroni) attendono preoccupati i botti che saranno sparati e che per loro sono molto nocivi. 
Al fine di aiutare qualche Sindaco affetto da aprassia ho pensato di pubblicare uno schema di ordinanza...
IL SINDACO 
PREMESSO che: 
• da alcuni anni si è consolidata l’usanza nel corso delle festività di fine anno di fare esplodere all’interno della città artifici pirotecnici; 
• l’esplosione di botti, ha dato storicamente luogo nel recente passato al verificarsi di fatti gravemente lesivi compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori; 
• tale usanza minaccia altresì l’incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio; 
• danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici  
•  a nulla sono valsi  gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;  
• la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali; 
• occorre peraltro salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza
• l’assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l’attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l’uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose; 
RITENUTO PERTANTO 
al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana: regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell'emanazione della presente ordinanza fino al 2 Gennaio 2016, al fine di salvaguardare la salute umana ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e regolamentare lo sparo in luogo privato; vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti; 
VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale; VISTI l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale; 
VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; RACCOMANDA: 
a) di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita; 
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli; 
c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro. 
ORDINA 
a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 2 gennaio 2016: 
- il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose. 
- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58). 
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità in corso di validità; 
- Ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E ora nella categoria 1). dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2015 alle ore 07.00 del 2 gennaio 2016 - Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS; 
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. 
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10. 
TRASMETTE la presente ordinanza: - preventivamente al Prefetto come previsto dall’art. 54, comma 4, T.U.E.L.; 
- al sig. Comandante della Polizia Municipale ed al sig. Questore per quanto di competenza; DISPONE che, previa comunicazione al Prefetto, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e comunque sul sito web istituzionale dell’Ente e sia immediatamente eseguita. 
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - Ricorso gerarchico al Prefetto, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; - 
Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 
IL SINDACO

Nessun commento:

Posta un commento