martedì 8 dicembre 2015

I COMUNI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEVONO PRIMA UTILIZZARE LE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

La Corte dei conti a seguito di un quesito da parte di un comune dell'Umbria relativo alle procedure da seguire per il reclutamento del personale si è espressa (delibera n. 149/2015) come segue: "Quanto alla possibilità di attingere da graduatorie relative a concorsi espletati da altre Amministrazioni pubbliche, soccorre dapprima l’articolo 9 comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo il quale “le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”, e, 5 successivamente, l’articolo 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha previsto che “in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”. Alla luce del quadro definito, pertanto, appare non solo possibile ma anche necessario ricorrere allo scorrimento di graduatorie già esistenti al fine di realizzare l’interesse pubblico. Affinché ciò sia possibile è necessario rispettare i requisiti comunque richiesti dall’ordinamento: la possibilità di assumere (con riferimento al quadro normativo in materia di assunzioni e spesa del personale); l’accordo tra amministrazioni richiesto dalla norma di cui all’art. 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003 (non oggetto del presente parere ma su cui è già intervenuta questa Sezione con la Delibera n. 124/2013/PAR dell’11 settembre 2013); il rispetto dell’art. 91, comma 4 del TUEL, che impedisce di utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".

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