giovedì 3 dicembre 2015

LA CORTE DEI CONTI INTERVIENE SULLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E SULLE FUSIONI

La Corte dei conti in data 1° dicembre è intervenuta anch'essa sul problema della gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle fusioni affermando che "Il complesso normativo che, in particolare dal 2010 in poi, ha dettato – non senza incertezze sui modi e tempi di realizzazione – la disciplina per l’esercizio associato di servizi e funzioni da parte dei comuni si avvia alla piena operatività dal 1° gennaio 2016. Purtuttavia permangono – da più parti – notevoli resistenze e riserve, principalmente a cagione di una assunta inidoneità degli strumenti normativi considerati a realizzare le economie di scala, avute di mira dalla riforma, e delle unioni di comuni a costituire modello di “governance” dei piccoli comuni. Si tratta, invero, di valutazioni che in ogni caso si fondano sull’osservazione di un fenomeno incompiuto, considerato che – per le unioni – solo il trenta per cento dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ha associato le funzioni fondamentali, benchè si tratti di norme dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni in parola (art. 14, comma 25, d.l. n. 78/2010). Più in dettaglio, su un universo di 8.059 comuni a livello nazionale, nel 2014, le unioni risultano essere state 444 (relative a 1.735 comuni con meno di 5000 abitanti ed a 535 con più di 5000 abitanti) e le fusioni 24 (relative a 57 comuni). Questa situazione determina di per sé un deficit informativo che non consente di apprezzare appieno il livello di realizzazione della finalità di riordino e semplificazione degli enti territoriali perseguito dalla legge. Come si vede u quadro non entusiasmante; la Corte poi prosegue "Alle difficoltà di valutazione in termini univoci dei risultati finanziari rilevabili, per le unioni di comuni in particolare, si aggiunge l’incertezza del quadro giuridico conseguente alla recente pronuncia della Consulta (n. 50/2015). La Corte costituzionale, al fine di delimitare la competenza dell’organo legiferante in materia, statale o regionale in via residuale, ha dichiarato che le unioni di comuni, risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza, non costituiscono, al di là dell’impropria definizione di cui al comma 4 dell’art. 1, della legge 56 del 2014, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente comune".
Speriamo che il problema venga risolto in sede legislativa al più presto, come auspicato da molti esperti  nell'incontro organizzato il giorno 30 novembre dall'Associazione Italia Decide.

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