giovedì 24 dicembre 2015

IL PREMIO DI RISULTATO DEL PERSONALE ATTENZIONATO DALLA CORTE DEI CONTI, DALL'IGF E DALL'ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Pare che in qualche Comune ci siano problemi con il premio di risultato per il personale.
Sempre per spirito di collaborazione desidero far presente che si deve al DPR n.13/1986 l’introduzione dell’istituto della produttività nel pubblico impiego.
L’Aran è stata sempre attenta ed ha fornito chiarimenti per la migliore applicazione di questo istituto contribuendo a farlo crescere dal punto di vista della qualità dei progetti e per quanto riguarda la predisposizione degli obiettivi, ma non sempre alcune amministrazioni hanno seguito questa strada. Specialmente negli ultimi anni sia la Corte dei Conti che il Consiglio di Stato si sono dovuti occupare più volte della materia.
Sembra che il Ministro Madia sia orientata, ove venissero trovati più soldi per il personale, a metterli proprio per incrementare la produttività nell'ambito di un processo di innovazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici.
Ma c'è ancora molto fa fare per mettere ordine.
Con sentenza del 16 dicembre 2010 n. 8948 il Consiglio di Stato, intervenuto in tema di compensi incentivanti la produttività per il comparto degli enti locali di cui al citato DPR n. 13/86, ha asserito che la corresponsione del premio è subordinata al raggiungimento di un obiettivo programmato, sulla base di parametri a carattere oggettivo, quali il tempo, il livello di professionalità, la capacità di iniziativa e l’impegno partecipativo alla realizzazione del progetto da parte del dipendente pubblico. La concretezza dell’obiettivo, che non può riguardare attività di tipo ordinario (retribuite già con lo stipendio), costituisce, pertanto, fattore determinante ai fini del riconoscimento del citato premio, pertanto la maggiorazione dell'incentivazione (diversamente dal compenso ordinario incentivante) è subordinata all'inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato, miranti ad incrementare la produttività e l'efficacia dell'azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati.
Da parte sua la Corte dei conti, Sezione di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 513 del 16 agosto scorso ha ritenuto che l’obbligo di riduzione della spesa di personale non sia un semplice indirizzo, bensì un vero e proprio obiettivo per le autonomie locali, giacché non è più la mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenta un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione.
La Corte con il suo parere propone una serie di chiarimenti circa la riduzione delle spese di personale e gli effetti che la violazione di tale obbligo comporta.
Queste economie sono dunque sottratte al vincolo dell'art. 9, comma 2-bis, ma non possono essere destinate al fondo per le risorse decentrate qualora l'ente non abbia conseguito la riduzione della spesa di personale rispetto agli anni precedenti.
La materia comunque è molto complessa e talora può capitare che vengano stipulati accordi integrativi che non siano perfettamente in linea con il pensiero più aggiornato della Corte.
Purtroppo molte amministrazioni non si curano del fatto che annualmente sia la Corte, dei conti che l’ANAC e specialmente l’Ispettorato generale di Finanza del Ministero del Tesoro stilano un elenco delle materie che saranno oggetto di ispezioni nel corso dell’anno; tra queste c’è sempre proprio il premio di risultato.

Nessun commento:

Posta un commento