Al termine di una lunga relazione sul tema dei contratti pubblici secretati la Corte dei conti ha formulato una serie di raccomandazioni: "Le principali raccomandazioni di questa Corte in ordine all’utilizzo del provvedimento di adozione della segretazione, ovvero di particolari misure di sicurezza, possono essere così riassunte: - non può farsi ricorso a motivazioni - che sarebbero, peraltro, ultronee - di urgenza o necessità, non essendone per di più prevista la relativa dichiarazione, a differenza che nella legislazione precedente; - per i programmi pluriennali di intervento, può considerarsi sufficiente la dichiarazione iniziale di segretazione motivata, purché in tali programmi siano puntualmente ed analiticamente indicate le opere da realizzare; - qualora singole opere vengano sostituite da altre aventi natura e caratteristiche diverse da quelle previste nel programma iniziale, le nuove opere dovranno essere oggetto di un ulteriore procedimento di segretazione; - la dichiarazione iniziale può anche coprire eventuali variazioni in corso d’opera, ma soltanto nel caso in cui queste non alterino i caratteri essenziali dell’intervento; - per i contratti cui è attribuita una classifica di segretezza, ciò deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dall’art. 42 della l. 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti specificamente indicate; - sia i contratti segretati, sia quelli per i quali è necessaria l’adozione di particolari misure di sicurezza, devono essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice e, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 42, c. 1-bis, l. n. 124/2007. La necessità che le “misure di sicurezza” siano individuate quanto più dettagliatamente possibile e non già tautologicamente affermate, comportando l’adozione di provvedimenti di cautela ulteriori rispetto alle normali prescrizioni normative e contrattuali definite per le opere ordinarie, è stata puntualmente messa in evidenza nei precedenti referti di questa Corte. Analogamente è stata segnalata la conseguente necessità che, una volta definite tali cautele, vengano adottati - anche in sede di esecuzione contrattuale - comportamenti coerenti da parte delle amministrazioni pubbliche interessate. Attraverso l’analisi della documentazione pervenuta, si sono riscontrate, tuttavia, spesso
prassi non sempre conformi al riguardo".
Il testo integrale si può scaricare qui:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2015/delibera_11_2015.pdf
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