mercoledì 2 marzo 2016

Parere del Consiglio di stato in ordine ai rapporti tra l’art. 51 del D.lgs 267/2000 e la sospensione di diritto dalla carica di sindaco ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.lgs 235/2012

Com'è noto l’art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (da adesso: TUEL), al secondo comma dispone “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”.
La finalità della norma, che prevede una causa d’ineleggibilità originaria, è «di favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell’uso del potere dell’amministratore locale in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto e per sostituire alla personalità del comando l’impersonalità di esso ed evitare il clientelismo» (fra le tante pronunce: corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 29 marzo 2013 n. 7949 e 12 febbraio 2008 n. 3383).
Alla preclusione in parola il successivo comma 3 pone un’eccezione, consentendo un terzo mandato consecutivo “se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.
Le cronache hanno riportato in questi giorni la notizia del Sindaco di una città della Liguria sospeso a suo tempo dall'incarico in base alla c.d. legge Severino e poi dopo alcuni anni assolto.
Il Ministero dell'Interno ha rivolto un quesito al Consiglio di Stato per conoscere nel caso concreto, poiché per effetto della predetta sospensione l’interessato aveva di fatto esercitato le funzioni di sindaco per un periodo inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, se lo stesso possa legittimamente candidarsi per un terzo mandato in applicazione della deroga prevista dal menzionato art. 51, comma 3. In altri termini, ci si chiede se la “durata” alla quale si fa riferimento nella disposizione citata debba essere intesa non in senso formale, ma come corrispondente all’arco temporale durante il quale l’organo di vertice dell’ente ha potuto effettivamente svolgere le proprie funzioni.
Il Consiglio ha focalizzato la questione sottoposta all’interpretazione dell’art. 51 TUEL, il quale prevede:
“1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.
In particolare occorre stabilire se nell’inciso finale del terzo comma – “causa diversa dalle dimissioni volontarie” – ricada l’ipotesi del sindaco sospeso di diritto dalla carica di sindaco ai sensi degli articoli 10 ed 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. Con la conseguenza che:
a) optando per la soluzione positiva, ossia ritenendo che la sospensione a seguito di condanna penale costituisca “causa diversa dalle dimissioni volontarie”, del periodo di sospensione si terrebbe conto ai fini del calcolo della durata del mandato;
b) optando per la soluzione negativa, ossia ritenendo che la sospensione a seguito di condanna penale non costituisca “causa diversa dalle dimissioni volontarie”, del periodo di sospensione non si terrebbe conto ai fini del calcolo della durata del mandato.

Così impostato il problema, la Sezione ritiene che, facendo applicazione del noto principio secondo cui «in claris non fit interpretatio», la soluzione non possa che essere la prima tra quelle appena indicate, essendo palese che il significato proprio delle parole secondo la connessione tra di esse non consenta di accostare alle dimissioni volontarie dalla carica la sospensione di diritto conseguente ad una condanna penale.
In conclusione, deve ritenersi che la sospensione di diritto dalla carica di sindaco prevista dalla legge c.d. Severino debba essere considerata ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUEL, ossia per il calcolo della durata del mandato, costituendo “causa diversa dalle dimissioni volontarie” di impedimento all'esercizio della carica.
Il testo integrale del parere lo trovate qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YLJ5N7HTOG5N4LIMBSROCPBRIQ&q=

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