martedì 17 aprile 2018

L'ACCESSIBILITA' ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC - 1 marzo 2018, n. 264 - recante il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, già in vigore dal 7 aprile 2018.
Il Regolamento disciplina l’accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP).
Restano esclusi dall’ambito applicativo del regolamento:
a) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, già disciplinati dai regolamenti in uso presso l’Autorità;
b) le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCPass per le finalità di cui all’art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 13, del medesimo testo normativo;
c) il diritti di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/03;
d) le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all’organizzazione e all’attività dell’ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013.
Sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella di dati contenute nella BDNCP:
a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (codice fiscale; partita IVA; denominazione; provincia; città; CAP; pec/e-mail);
b) Dati identificativi delle SOA (codice fiscale; partita iva; denominazione; provincia; città; CAP; pec/e-mail);
c) Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (amministrazione o denominazione/ragione sociale dell’operatore economico cui appartiene il soggetto; cognome; nome);
d) Dati identificativi degli operatori economici (codice fiscale; partita IVA; denominazione);
e) Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati;
f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
g) Dati relativi al Casellario informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate;
h) Dati relativi all’appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti);
i) Dati relativi al contratto: dati relativi all’aggiudicatario (codice fiscale; partita IVA; denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
k) Dati relativi alle varianti;
l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
m) Dati relativi al collaudo;
n) Dati relativi al subappalto;
o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014;
p) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei
Responsabili per l’amministrazione dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (amministrazione; cognome; nome;).
I dati acquisiti da soggetti terzi sono presentati e resi accessibili cosi’ come ricevuti da parte del soggetto responsabile della comunicazione degli stessi all’ANAC.
L’ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano incompletezze o incoerenze, ne da’ comunicazione al soggetto o all’Amministrazione che li ha trasmessi affinchè provveda alle dovute modifiche o integrazioni. I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per i quali e’ già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente.
L’ANAC e’ titolare del trattamento e garantisce i diritti dell’interessato che possono essere esercitati ai sensi della
normativa vigente.
Accessibilità libera ai dati

Chiunque può accedere ai dati di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali,
attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le
caratteristiche tecniche.
I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 33/2013. Sono escluse dall’accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell’art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore.

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