Sulla G.U. n. 80 del 6 aprile è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
Il decreto legislativo dà attuazione all'articolo 1, comma 7 della legge 23 giugno 2014, n. 89,
così come modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
30 dicembre 2016, n. 244. Il citato comma 7 dell‟articolo 1 della legge n. 89 del 2014, consente al
Governo, entro il 16 dicembre 2017, di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, inerente il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione
dell‟articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Nell'esercizio di tale facoltà, concessa al Governo, si è tenuto conto anche delle informazioni derivanti dalla sperimentazione in corso condotta a partire dal 1° ottobre 2016, ai sensi dell‟articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, della durata di 12 mesi, poi prorogata a 24 mesi dall‟articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, nonché le tipologie di spesa interessate, sono stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti al numero 2496 in data 28 settembre 2016. Come è noto, la sperimentazione riguarda, con riferimento a tutte le tipologie di spesa del Bilancio dello Stato, la concreta applicazione da parte delle amministrazioni attive – esclusivamente gli ordinatori primari centrali e periferici delle Amministrazioni statali - del nuovo concetto di impegno. Le amministrazioni in questione, nell' ambito della sperimentazione, hanno dovuto tenere conto dei seguenti fattori principali:
a) l‟avvicinamento della fase dell‟impegno di spesa alla fase del pagamento. Ciò avviene prevedendone l‟assunzione, e quindi la registrazione contabile, nell‟anno in cui l‟obbligazione diviene esigibile;
b) l‟istituzionalizzazione e obbligatorietà del cosiddetto ”cronoprogramma dei pagamenti” - già previsto in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 – da aggiornare in corso di gestione al momento in cui vengono assunti gli impegni, al fine di garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, con conseguente responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche.
Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016 ha stabilito, inoltre, che, nell‟ambito della sperimentazione, gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all‟articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verifichino la corretta registrazione degli impegni di spesa e l‟aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti. Sono state, quindi, raccolte ed esaminate sia le informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio mensile condotto dagli Uffici centrali del bilancio secondo quanto previsto dal comma 10 dell‟articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni centrali sulla base di apposite relazioni trimestrali riguardanti gli esiti della sperimentazione in corso e le eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento alle proprie articolazioni periferiche.
Fermo restando che, come previsto, i risultati definitivi della sperimentazione costituiranno oggetto del rapporto che sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell‟articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016, nel corso di questa prima fase “sperimentale” della registrazione degli impegni secondo le nuove modalità di imputazione in bilancio dei correlati effetti finanziari è stato possibile individuare criticità afferenti sia ad aspetti tecnico/informatici che di natura giuridico-amministrativa.
La soluzione delle problematiche tecniche/informatiche ovviamente non richiede il coinvolgimento del presente decreto correttivo mentre le questioni che investono aspetti meramente giuridici sono state valutate nella predisposizione del presente schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 93 del 2016.
Nella predisposizione del testo normativo si è tenuto conto del parere n. 3 del 2017, reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 6 dicembre 2017, escluso quelle situazioni per le quali si è ritenuto di non conformarsi al parere della magistratura contabile e di cui si dà conto di seguito (le osservazioni della Corte sono riportate in corsivo).
Nell'esercizio di tale facoltà, concessa al Governo, si è tenuto conto anche delle informazioni derivanti dalla sperimentazione in corso condotta a partire dal 1° ottobre 2016, ai sensi dell‟articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, della durata di 12 mesi, poi prorogata a 24 mesi dall‟articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, nonché le tipologie di spesa interessate, sono stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti al numero 2496 in data 28 settembre 2016. Come è noto, la sperimentazione riguarda, con riferimento a tutte le tipologie di spesa del Bilancio dello Stato, la concreta applicazione da parte delle amministrazioni attive – esclusivamente gli ordinatori primari centrali e periferici delle Amministrazioni statali - del nuovo concetto di impegno. Le amministrazioni in questione, nell' ambito della sperimentazione, hanno dovuto tenere conto dei seguenti fattori principali:
a) l‟avvicinamento della fase dell‟impegno di spesa alla fase del pagamento. Ciò avviene prevedendone l‟assunzione, e quindi la registrazione contabile, nell‟anno in cui l‟obbligazione diviene esigibile;
b) l‟istituzionalizzazione e obbligatorietà del cosiddetto ”cronoprogramma dei pagamenti” - già previsto in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 – da aggiornare in corso di gestione al momento in cui vengono assunti gli impegni, al fine di garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, con conseguente responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche.
Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016 ha stabilito, inoltre, che, nell‟ambito della sperimentazione, gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all‟articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verifichino la corretta registrazione degli impegni di spesa e l‟aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti. Sono state, quindi, raccolte ed esaminate sia le informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio mensile condotto dagli Uffici centrali del bilancio secondo quanto previsto dal comma 10 dell‟articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni centrali sulla base di apposite relazioni trimestrali riguardanti gli esiti della sperimentazione in corso e le eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento alle proprie articolazioni periferiche.
Fermo restando che, come previsto, i risultati definitivi della sperimentazione costituiranno oggetto del rapporto che sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell‟articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016, nel corso di questa prima fase “sperimentale” della registrazione degli impegni secondo le nuove modalità di imputazione in bilancio dei correlati effetti finanziari è stato possibile individuare criticità afferenti sia ad aspetti tecnico/informatici che di natura giuridico-amministrativa.
La soluzione delle problematiche tecniche/informatiche ovviamente non richiede il coinvolgimento del presente decreto correttivo mentre le questioni che investono aspetti meramente giuridici sono state valutate nella predisposizione del presente schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 93 del 2016.
Nella predisposizione del testo normativo si è tenuto conto del parere n. 3 del 2017, reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 6 dicembre 2017, escluso quelle situazioni per le quali si è ritenuto di non conformarsi al parere della magistratura contabile e di cui si dà conto di seguito (le osservazioni della Corte sono riportate in corsivo).
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