Il testo molto articolato è stato ben commentato nel DOSSIER DE SENATO in occasione del suo esame da parte delle Commissioni competenti.
Il decreto all’art. 1 sancisce “il ruolo sociale e culturale delle foreste”.
Viene chiarito anche cosa si intenda per “gestione attiva del bosco”, uno dei cardini del provvedimento: “l’insieme delle azioni silvocolturali volte a valorizzare le molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servi ecosistemici”, tema che si aggancia alla definizione di gestione forestale sostenibile contenuta nel testo. Le commissioni hanno inoltre stabilito che il pagamento dei servizi ecosistemici generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvoambientali non sarà più facoltativo ma obbligatorio. E che Regioni e Province autonome per definire i criteri di definizione di tali servizi dovranno rifarsi al collegato ambientale approvato con legge 221/2015. Aspetto che chiarisce come i beneficiari finali del sistema di pagamento dovranno essere gli enti locali, i Parchi e i soggetti gestori dei beni collettivi.
L'articolo 2 reca le finalità del decreto, quali:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiaria frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi dì gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio agrosilvopastorale e del paesaggio rurale; si fa in particolare riferimento agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
i) promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore e la qualificazione delle imprese;
l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ed assicurare il coordinamento delle attività volto a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità previste.
Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.
Lo schema di decreto prevede la promozione di accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale da parte di Stato, regioni e province autonome, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria.
Sin dal primo esame del testo sono emerse notevoli perplessità.
Secondo Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte Costituzionale il provvedimento sarebbe a rischio di incostituzionalità.
Posizioni molto critiche sono state avanzate da molti esperti anche sulla stampa.
Nel Testo Unico non verrebbe considerata alcuna ipotesi di zonizzazione del territorio forestale ossia distinzione tra boschi di protezione, boschi di produzione e boschi degradati da restaurare.
Si afferma che si vuole migliorare le condizioni del patrimonio forestale nazionale ma per farlo viene proposta e sostenuta la cosiddetta “gestione attiva” del bosco che consiste solo in varie modalità di taglio dello stesso;
I rimboschimenti vengono esclusi dalla categoria bosco e quindi possono essere eliminati.
Lo stesso potrebbe avvenire per i rimboschimenti eseguiti con finanziamenti dell’Unione Europea.
Lo stesso potrebbe avvenire per i rimboschimenti eseguiti con finanziamenti dell’Unione Europea.
I boschi vengono messi sullo stesso piano dei terreni agrari.
I boschi cedui che non abbiano subito tagli per un periodo superiore alla metà del turno consuetudinario o le fustaie che non abbiano subito diradamenti negli ultimi venti anni saranno considerati come abbandonati.
Se il proprietario dei terreni agricoli abbandonati non provvede direttamente alla messa a coltura degli stessi, eliminando la vegetazione infestante (anche i boschi di neoformazione), l’autorità pubblica può provvedere al recupero “produttivo” degli stessi o agendo in proprio o delegando tali interventi a soggetti terzi come, ad esempio, cooperative giovanili;
Se il proprietario dei terreni agricoli abbandonati non provvede direttamente alla messa a coltura degli stessi, eliminando la vegetazione infestante (anche i boschi di neoformazione), l’autorità pubblica può provvedere al recupero “produttivo” degli stessi o agendo in proprio o delegando tali interventi a soggetti terzi come, ad esempio, cooperative giovanili;
Viene introdotto il termine “trasformazione” per indicare esplicitamente l’eliminazione del bosco.
Ciò vuol dire che l’eliminazione di un bosco, magari di pregio, può essere compensata con un rimboschimento qualsiasi, anche fisicamente lontano, ma anche con un’opera di servizio quale una strada forestale. Non è tutto: la compensazione può risolversi addirittura nel versamento di un contributo monetario alla Regione. Insomma, un modo surrettizio per autorizzare cambi di uso del suolo non consentiti dalla normativa vigente.
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