Benché la Carta costituzionale
non preveda in modo espresso il diritto all’informazione (inteso come diritto ad essere informati), questo
traspare in maniera evidente sulla base anche di una costante giurisprudenza
costituzionale, che ha considerato questo diritto un “risvolto passivo della
libertà di manifestazione del pensiero” previsto dall’art. 21 della Costituzione.
Nei Comuni,
fino a qualche tempo fa, il diritto di informazione era limitato alla
pubblicità degli atti, così l’art.10 del TUEL stabilisce che tutti gli atti
dell’amministrazione comunale sono pubblici, salvo le eccezioni di legge.
Un trattamento diverso è riservato ai
consiglieri comunali in base all’art. 39 del TUEL ai quali il Presidente del
Consiglio deve assicurare una adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte al consiglio.
A seguito
dell’entrata in vigore dell’Albo Pretorio on-line (art. 32 della legge 69/2009) il
problema della pubblicità degli atti è in parte superato, in quanto chiunque
dovrebbe poter leggere e scaricare direttamente dal sito web tutte le
deliberazioni e le determinazioni. Dal 1° gennaio 2013, in attuazione del
primo comma dell’art. 35 della L.190/2012,
sono entrati in vigore gli obblighi in tema di amministrazione aperta, allo scopo di consentire ai cittadini un
controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto dei
diritti di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia
ed efficienza dell’azione pubblica, rendendo obbligatoria la pubblicazione di
tutti i dati sul sito istituzionale.
Molti amministratori locali fanno resistenza pubblicando gli atti con molto ritardo e pubblicando solo lo stretto indispensabile per non incorrere nelle sanzioni di legge, ma spetta all'opposizione e ai cittadini più impegnati sollecitare il rispetto di questo diritto solo da pochi anni riconosciuto.
Un aspetto molto particolare riguarda l'informazione sui dati ambientali che benché prevista per legge (da ultimo dal codice ambientale D.lgs 152/2006) sono troppo spesso tenuti nascosti.
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