Sulla vexata quaestio del servizio di ristorazione scolastica interviene il TAR della Campania -Napoli, Sez. VI, con la sentenza del 13 marzo 2018 n. 1566 secondo cui il Comune non può imporre ai genitori la mensa scolastica obbligandoli, nel caso in di mancata iscrizione al servizio di prelevare i figli per il tempo necessario alla refezione.
Un poco di buon senso sarebbe necessario in chi amministra.
Il Collegio in primo luogo ha premesso che in materia di consumazione del pasto domestico, con riguardo alla censura sopra richiamata, non si può prescindere dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali che, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, e pur dando conto della intenzione di opporsi alle dette pronunce e dei ricorsi pendenti sul tema presso la Corte di Cassazione, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali. Nell’ambito dell’organizzazione di tali procedure ed ai fini del controllo delle eventuali fonti di pericolo le istituzioni scolastiche potranno richiedere supporto al Servizio di igiene degli Alimenti e della Nutrizione attivo presso la Asl competente per territorio”; che nella nota, inoltre, il competente Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione raccomanda ai Direttori degli uffici scolastici regionali di “mantenere con le scuole un confronto costante e produttivo supportandole affinchè nella gestione dell’erogazione del servizio per gli aspetti di competenza, non si discostino dalle pronunce della Magistratura, così da escludere ogni profilo di responsabilità individuale. Dovrà essere altresì favorita ogni iniziativa utile alla collaborazione con gli enti locali responsabili dell’erogazione e della gestione dei servizi di refezione scolastica, così come pare opportuno favorire e sostenere l’interlocuzione serena e costruttiva con le famiglie, raccogliendone ove possibile, segnalazioni e richieste al fine di contemperare le opposte esigenze di tutte le alunne e gli alunni”.
Molto giustamente il Collegio ha stabilito che è illegittimo un regolamento comunale nella parte in cui rende la mensa scolastica obbligatoria per tutti gli alunni del tempo pieno, imponendo ai genitori, in caso di mancata iscrizione al servizio, di "prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all'inizio dell'orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico" non essendo consentito nel locale mensa consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta incaricata.
Infatti, il servizio mensa assume carattere facoltativo e la sicurezza igienica degli alimenti esterni non può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale, ma deve essere rimessa a prudenti apprezzamenti dei singoli direttori didattici, valutando la idoneità dei locali e la disponibilità di personale addetto alla vigilanza (con particolare riguardo ai bambini affetti da allergie e intolleranze alimentari), senza escludere eventuali misure ad hoc mirate a garantire la provenienza sicura dell'alimento (es. scontrini di acquisto, come di consueto avviene nelle ipotesi di eventi festosi).
Del resto, nel caso di specie, non è inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l'orario scolastico, ponendosi anche per queste la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario.
Questa vicenda riguarda il Comune di Benevento il cui sindaco all'epoca dei fatti era tale Clemente Mastella.
Questa vicenda riguarda il Comune di Benevento il cui sindaco all'epoca dei fatti era tale Clemente Mastella.
Qui trovate la sentenza integrale ...
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