mercoledì 4 aprile 2018

DAL DIFENSORE CIVICO AL GARANTE DEI CITTADINI

Bologna, Museo MAMbo Mostra Revolutija
Il Difensore civico fu introdotto in Italia con il nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato con la legge 142/1990 all'art.8 fu finalmente previsto che lo statuto provinciale e quello comunale potessero prevedere l'istituto del Difensore civico, il quale avrebbe dovuto svolgere un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
La norma lasciava allo statuto la disciplina, l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civio nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Anche il D.lgs 267/2000 all’art. 11 prevedeva che gli statuti comunali potessero prevedere l’istituzione della figura del “Difensore civico” con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
In entrambi i casi il Difensore civico si muoveva prevalentemente a favore delle fasce deboli della popolazione.
Purtroppo sin da subito sono stati evidenti i limiti di questa figura in quanto poteva solamente:
- tutelare i cittadini in via amministrativa nel diritto di accesso agli atti nel caso di illegittimo diniego o differimento, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90 e del DPR n. 184/2006;
- costituirsi parte civile per difendere i disabili ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L. 104/92;
- svolgere il ruolo di giudice terzo e di mediatore tra cittadino e amministrazione comunale, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi ecc.
- provvedere alla tutela degli interessi diffusi e collettivi.
Sarebbe stato opportuno migliorare la funzionalità dell’istituto definendo le modalità della individuazione degli incaricati (solo alcuni Comuni di grandi dimensioni avevano scelto di affidare la scelta ai cittadini) e di sostenere una sua crescita dal punto di vista organizzativo, procedurale e culturale.
Invece improvvisamente con il comma 186 dell’art. 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) con la motivazione del contenimento della spesa pubblica è stata disposta la soppressione della figura del difensore civico comunale stabilendo che possano essere attribuite le sue funzioni, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. 
Il problema è aggravato dal fatto che in molte parti d’Italia non esiste un difensore civico provinciale per cui si è creato un vero e proprio vuoto, ancora più grave se si pensi che taluni Comuni sono privi anche dell’URP e che molto spesso il Difensore civico regionale è visto come un organo distante dalla realtà locale.
Allo scopo di riempire in parte il vuoto la Regione Toscana con gli artt. 36 e ss. della legge regionale 65/2014 ha colmato il vuoto istituendo il Garante dell'informazione e della partecipazione per il quale assume ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio.
Il Garante verifica il regolare svolgimento delle procedure amministrative, e interviene, chiedendo notizie con la massima tempestività possibile ai responsabili dei servizi, delle istituzioni, delle aziende e degli enti dipendenti, dei consorzi e delle attività convenzionate con esso, di solito a seguito di segnalazione da parte di cittadini, nel caso in cui si verificano ritardi, irregolarità, omissioni o illegittimità nell'operato degli uffici pubblici.
Sarebbe il caso di ampliare le competenze di questa figura anche alle altre materie.

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