sabato 28 aprile 2018

LE SPESE PER LE SPESE IN TEMA DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI O SAGRE DI PAESE.

Nel corso di manifestazioni e sagre varie nei Comuni si assiste spesso alla presenza di vigili urbani, di ambulanze ecc. 
Il comma 3-bis dell’articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto l’obbligo, per i privati organizzatori o promotori dell’evento, di “farsi interamente carico delle spese del personale della polizia locale".
Al riguardo occorrerebbe verificare se sia proprio necessaria la presenza della Polizia locale o dell'ambulanza.
Addirittura sembra che alcuni enti affidino a servizi di vigilanza privati questo servizio.
Un Sindaco del Friuli Venezia Giulia, ha avuto lo scrupolo di chiedere un parere al servizio di consulenza agli enti locali del Sistema delle autonomie locali di quella Regione.
Si tratta di un ottimo servizio che non si comprende come mai non esista altrove.
Addirittura in molte regioni non esiste più neanche l'assessorato agli enti locali.
Il predetto servizio ha fornito un parere molto articolato ricordando sia la nota interpretativa dell' ANCI che quelle recenti del Ministero dell'interno a seguito dei fatti di Torino del 2017.
Pertanto il citato servizio di consulenza della regione FVG conclude che l' obbligo ricadente sul Comune o sui privati (a seconda di chi sia l'organizzatore) presuppone che si tratti di eventi che “comportino servizi di sicurezza e polizia stradale necessari” a garantirne lo svolgimento, in quanto vanno ad incidere “sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’Ente”. 
La finalità della norma in questione è quella di porre a carico dei privati oneri già previsti che altrimenti sarebbero ricaduti in capo alle amministrazioni locali, e non quella di introdurre nuove incombenze finalizzate alla sicurezza: ne deriva pertanto che non trova spazio, in questo contesto, l’ipotesi dell’affidamento di tali compiti ad un corpo di vigilanza privata, cui può essere affidata la vigilanza di beni mobili o immobili, nonché altre attività di sicurezza sussidiaria “per il cui espletamento non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di operatori appartenenti alle Forze di polizia

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