lunedì 2 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA FUNZIONALITA' DEI BENI PUBBLICI ALLA COLLETTIVITA' E NE E' RESPONSABILE AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

I beni pubblici sono realizzati nell'interesse della collettività e ne deve essere assicurata la funzionalità per il fine per cui sono stati realizzati.
Il responsabile del procedimento deve curare la manutenzione dei beni pubblici al fine di assicurare la continuità del loro utilizzo a favore dei cittadini
L'impossibilità da parte dei cittadini della fruizione di un bene pubblico comporta responsabilità ben precise a carico dei responsabili.
La Corte dei conti ha confermato questa posizione con la recente sentenza della Sezione Calabria 372/2017.
Il responsabile del procedimento è il funzionario che deve occuparsi di assicurare la funzionalità dei beni e la loro messa in sicurezza.
I cittadini possono agire direttamente nei confronti del funzionario responsabile segnalando anche l'omissione all'OIV per la ritenute valutazioni del caso ai fini del risultato della performance.
Nel caso di omissione, oltre alla responsabilità erariale può essere configurato anche il danno d'immagine nei confronti del Comune; al riguardo  la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna nella sentenza n. 106 del 15 maggio 2017 ha confermato che con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 174/2016 sono stati ridefiniti i presupposti dell’azione del danno all'immagine della pubblica amministrazione. 
Infatti l'art. 4 all. 3 del D.L.vo n. 174/2016 espressamente abroga, alla lett. g), l'art. 7, legge n. 97/2001, e, alla lett. h), il primo periodo dell’art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009. 
Pertanto  l’unica fonte normativa da cui si possono trarre indicazioni per disciplinare l’azione erariale per il danno all’immagine resta l'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012 che però pone delle condizioni per l’azione contabile in quanto “…derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato”. 
Quindi le condizioni, cumulative e non alternative, sono le seguenti: 
1) si deve trattare di un reato contro la pubblica amministrazione; 
2) tale reato deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato"

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