Il Ministero dell'Interno con una circolare del 28 marzo scorso (Prot. n.11001/123/111) ha ricordato che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, indica i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana (art. 5).
Detti patti - che tengono conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano – definiscono concretamente gli interventi da mettere in campo incidendo su specifici contesti territoriali.
Tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti la norma individua la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza per i quali è stata autorizzata una spesa complessiva di trentasette milioni di euro, riferita al triennio 2017/2019.
Le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse, sono stati definiti con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 31 gennaio 2018 .
L’art. 2 del citato provvedimento fissa i requisiti necessari per accedere all’erogazione del contributo. In particolare, alla lettera a) del comma 1, è previsto che possono fare domanda solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all’art. 5, comma 1, del cennato decreto-legge, il cui testo contempli tra le misure anti degrado l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree del territorio comunale o infra-comunale.
L’impianto delineato dal legislatore pone quale base fondante di tali intese, oltre alle Linee generali per la promozione della sicurezza integrata, specifiche Linee guida da approvare in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
In attesa della definizione delle suddette Linee guida in materia di sicurezza urbana, il Ministero ritiene che si possibile stipulare accordi mirati tra le Prefetture e le Amministrazioni
comunali interessate che prevedano un investimento nella videosorveglianza funzionale al
controllo delle zone maggiormente esposte a rischi criminali.
Per la loro redazione il Ministero ha reso disponibile uno schema predisposto dall’Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica
sicurezza, d’intesa con l’ANCI, allo scopo di indirizzare e supportare la delicata attività
istruttoria delle Prefetture.
Altra condizione di ammissibilità del finanziamento che va evidenziata è la preventiva
approvazione del progetto di videosorveglianza in sede di Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica.
Nel sottolineare che il citato consesso ha il compito di verificarne la conformità alle
direttive ministeriali impartite nella materia5
, si precisa che in quella sede le SS.LL. potranno
valutare l’opportunità di avvalersi del supporto dei referenti della Zona Telecomunicazioni
della Polizia di Stato competenti sul territorio.
Da ultimo, si richiama l’attenzione sull’importanza della relazione prefettizia che deve
accompagnare ciascuna istanza in vista della successiva valutazione da parte della
Commissione incaricata.
Tale documento, infatti, non solo certifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
di cui all’art. 2 sopra richiamato, ma fornisce anche un rapporto sui fenomeni di criminalità
diffusa insistenti nell’area urbana ove è prevista l’installazione del sistema di
videosorveglianza ed attesta l’indice di delittuosità registrato nel comune e nella provincia
l’anno precedente a quello di presentazione della richiesta, entrambi elementi indicati dal
decreto ministeriale tra i criteri utilizzati per l’attribuzione del punteggio e la formazione della
graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento.
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