Dopo che Parlamento e Governo hanno aperto alle sale giochi ecco che, finalmente, il Ministero dell'interno corre ai ripari.
Con una dettagliata Circolare del 19 marzo riguardante "Licenza ex art. 88 del TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative".
Inizialmente il Ministero dell'interno aveva ritenuto che nel rilascio dei titoli di polizia per lo svolgimento delle predette attività potesse essere rilasciato dalle Questure senza accertare il rispetto delle distanze minime.
Con la circolare in esame il Ministero ritiene di dover ritornare sui propri passi a seguito di un riesame della materia a causa di una serie di elementi sopravvenuti nel tempo.
Così specialmente a seguito dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Unificata il 7 settembre 2017, sia pur in attesa dell'emanazione di uno specifico decreto il Ministero ha ritenuto di fornire il proprio orientamento in tema di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS stabilendo che si debba tener conto anche delle distanze minime da luoghi considerati come "sensibili" basandosi anche sulla giurisprudenza venutasi a creare nel frattempo ( Consiglio di Stato, Sez. III ordinanza 19 fennraio 2015, n. 798, TAR Toscana, nn. 284/2015, 1015/2015, 388/20166, 536/2017, 708/2017 e TAR Emilia e Romagna, 407/2015).
A questo punto, al privato aspirante alla licenza ex art. 88 del TULPS al momento di presentazione della richiesta alla Questura basterà attestare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi, da regolamenti regionali o da regolamenti comunali.
A questo punto la Questura dovrà solo chiedere al Comune conferma in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte.
Sorge pertanto il problema di quei Comuni (e sono purtroppo tanti) che fino ad oggi non hanno ritenuto di adottare un regolamento in tema di distanze minime da luoghi sensibili (chiese, scuole, caserme dei Carabinieri, ecc.).
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