domenica 1 aprile 2018

LA CIRCOLARE N. 6/2018 DELL'INL ATTUATIVA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 254/2017

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura. 
Com’è noto, l’art. 29, comma 2, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Al riguardo la Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. 
In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. Diversamente, per la Corte appare più rilevante constatare, alla luce del precetto costituzionale dell’art. 3, che nell’ambito del contratto di subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza” del datore di lavoro/subfornitore. Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate – cui si è accennato – perché anche in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa
L'ispettorato nazionale del lavoro pertanto, con circolare n. 6 del 29 marzo 2018 ha ritenuto di richiamare l'attenzione degli organi preposti affinchè l'attività ispettiva tenga presente l'obbligo di verificare il rispetto di queste norme.
Naturalmente anche gli enti locali nella fase di affidamento di forniture di beni e servizi devono verificare il rispetto di quanto indicato dalla Corte.  
INL CIRCOLARE N. 6/2018 RESPONSABILITA' SOLIDALE

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