venerdì 21 aprile 2017

L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER L'ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA E AGLI ASILI NIDO

Sciogliendo il proprio abituale riserbo, ieri il Consiglio di Stato ha publicato un proprio comunicato per informare di essersi  pronunciato, in sede cautelare, con l'ordinanza n.1662, sull'obbligo di vaccinazione introdotto dal Comune di Trieste per l’accesso ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi). 
La legittimità di tale obbligo era stata contestata da alcuni genitori sulla base del cosiddetto principio di precauzione, non avendo avuto dalle autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto costi/benefici delle vaccinazioni (inclusa la possibilità di eseguire preventivi accertamenti sanitari per poter escludere il rischio di reazioni avverse).
Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare dei ricorrenti (confermando la decisione assunta dal Tar Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, n. 20/17), evidenziando come l' obbligo di vaccinazione, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si ponga in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità. 
In particolare, nell'ordinanza si rileva come il principio di precauzione (secondo cui in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, il decisore pubblico deve optare per la soluzione che neutralizzi o minimizzi il rischio), in questo caso, opera a tutela della salute pubblica ed in particolare della comunità in età prescolare, prevalendo sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.
Naturalmente la sentenza, anche se emessa per il Comune di trieste farà giurisprudenza in tutta Italia,

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