Con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze firmato lo scorso 14 aprile dal direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, son o stati adeguati i coefficienti previsti dall’articolo 5, comma 3 del dlgs n. 504/1992, che rilevano per determinare la base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi per gli immobili a destinazione speciale, non iscritti in catasto (quindi privi di rendita certa), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Si tratta in particolare di di opifici, alberghi, impianti fotovoltaici, istituti di credito, ospedali, tutti utilizzati con fine di lucro.
I ritocchi operati dal Ministero dell’economia e delle finanze tengono conto dei dati risultanti dall’Istat in base all'andamento del costo di costruzione di un capannone.
I moltiplicatori da utilizzare per il calcolo del valore dei fabbricati partono da 1,01 (applicabile agli anni dal 2014 al 2017) e crescono gradualmente andando a ritroso nel tempo, fino ad arrivare a 3,12 per l’anno 1982 e precedenti. In assenza di rendita catastale, i coefficienti vanno applicati annualmente al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.
Qui trovate il testo integrale del Decreto 14 aprile 2017
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