sabato 15 aprile 2017

SABAUDIA: LE PETIZIONI DEI CITTADINI

Il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) prevede all'art. 8, comma 3°,  che nello Statuto comunale debbano essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e che debbano essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
La norma è basata su di un principio contenuto nei regolamenti delle Camere in base ai quali ogni cittadino può inviare petizioni senza particolari formalità, come del resto avviene anche con la Commissione UE.
Orbene, il vigente Statuto del Comune di Sabaudia stabilisce invece all'art. 45 quanto segue:
"Tutti, anche i non residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione, secondo le rispettive competenze, per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.  La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro, 10 giorni l’assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, l’organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune".
Come si può notare, mentre il Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che le petizioni possano essere presentata da cittadini singoli o associati, lo Statuto prevede che i cittadini non possano presentare singolarmente petizioni ma che possano farlo solo in forma associata, non solo, non viene prevista alcuna norma per stabilire le modalità per l'esame della petizione né un tempo predeterminato per la risposta.
Molti Comuni, prevedono che per problemi specifici le petizioni vengano presentate al Sindaco, ovvero ad un Assessore o ad un funzionario da lui delegato, che deve provvedere a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte. 
Per quanto riguarda invece le petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione altri Comuni prevedono che possano essere presentate al Consiglio Comunale,  il cui Presidente le trasmette ai Gruppi Consiliari e al Sindaco (più o meno di quanto avviene nei regolamenti delle Camere).
Nello Statuto e nel regolamento non sono previste sanzioni nel caso in cui il Sindaco o il Consiglio omettano di prendere in esame la petizione e di rispondere.
Si tratta di una evidente violazione della norma che mi auguro venga al più presto eliminata dal prossimo Sindaco.
Mi farò carico naturalmente di sollevare il problema subito dopo le elezioni.

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