Come riportato il 26 aprile si è tenuta l'attesa audizione delle regioni da parte del Governo sul problema delle concessioni demaniali.
Secondo il sito regioni.it il Presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini. ha affermato: "Nella delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa delle concessioni demaniali, le 30 mila imprese balneari italiane possono trovare certezze di assoluta rilevanza". "Il disegno di legge in discussione al Parlamento rappresenta un atto concreto e risolutivo sul fronte della salvaguardia del lavoro, della tutela della professionalità degli operatori, nonché del riconoscimento del valore delle aziende e dell'indennizzo degli investimenti non ammortizzati. Durante l'iter d'approvazione, cosi' come durante la fase successiva di scrittura dei decreti, e' dunque auspicabile un coinvolgimento delle Regioni, le cui linee strategiche sono già ampiamente ricomprese nel disegno di legge". "I temi come il riconoscimento del principio del legittimo affidamento, cosi' come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo, sono essenziali - conclude Bonaccini - Inoltre, puntiamo a una durata congrua e adeguata del periodo transitorio necessario per garantire la continuità aziendale e la riattivazione del negoziato politico con la Commissione europea, al fine di rivendicare il rilievo e la peculiarità del comparto balneare italiano".
L'art. 1 del decreto prevede in particolare che
"Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, nonché lacuali e fluviali, ad uso turistico ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative;
b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico può essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell’offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
c) stabilire le modalità procedurali per l’eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino;
e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l’applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione, quanto alla valenza turistica, in differenti categorie dei medesimi beni, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l’attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;
f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
g) aggiornare le procedure, prevedendo l’estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo demanio marittimo, favorendo l’interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle Amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.
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