domenica 2 aprile 2017

IL REATO AMBIENTALE COMMESSO DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Molti amministratori locali non pongono sufficiente attenzione ai problemi ambientali, ma sbagliano, in quanto ora la normativa è molto attenta a questi aspetti e così pure la Magistratura.
L'Art. 452-bis. del Codice Penale stabilisce quanto segue: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:
1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 46170/2016 ha ritenuto che  L'ambito di operatività del citato art. 452-bis sia anche delimitato "...dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo. Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati - anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152\06 — considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti. 9. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel fornire la propria lettura della norma codicistica in esame, richiamando sommariamente i contenuti della relazione redatta dall'Ufficio del massimario (rel. n. 111/04/2013 del 29/5/2015) ha ritenuto di qualificare i richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale "tendenziale irrimediabilità", caratterizzata da "situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni", evidenziando anche la rilevanza del danno che caratterizza la condotta"
La sentenza è stata oggetto di molti articoli della dottrina che ne ha approfondito il contenuto.  

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