Molti amministratori locali non pongono sufficiente attenzione ai problemi ambientali, ma sbagliano, in quanto ora la normativa è molto attenta a questi aspetti e così pure la Magistratura.
L'Art. 452-bis. del Codice Penale stabilisce quanto segue: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:
1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 46170/2016 ha ritenuto che L'ambito di operatività del citato art. 452-bis sia anche delimitato "...dalla ulteriore
precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque,
«significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività
della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.
Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini
utilizzati - anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già
citato art. 300 del d.lgs. 152\06 — considerando che il termine "significativo" denota
senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente
apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.
L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari
metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete
correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da
più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo
per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti
normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente
accertabile.
Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui
possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività,
un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento
causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione,
ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.
9. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel fornire la propria lettura della norma
codicistica in esame, richiamando sommariamente i contenuti della relazione redatta
dall'Ufficio del massimario (rel. n. 111/04/2013 del 29/5/2015) ha ritenuto di qualificare i
richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
"tendenziale irrimediabilità", caratterizzata da "situazioni di strutturali e non provvisorie
inabilità del bene rispetto alle sue funzioni", evidenziando anche la rilevanza del danno che
caratterizza la condotta"
La sentenza è stata oggetto di molti articoli della dottrina che ne ha approfondito il contenuto.
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