Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sezione III penale del 21 aprile scorso, n. 19206 affronta il concetto di "rifiuto" .
Secondo la definizione datane nell'art.
183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152\06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi
rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disti o abbia l'intenzione o
abbia l'obbligo di disfarsi».
Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva
comunitaria di riferimento ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla
previgente disciplina (d.lgs. 22\97 e, ancor prima, d.P.R. 915\82).
E' altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine
«disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e
comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali quali,
ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della
nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura
(Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); di interpretare il verbo «disfarsi»
considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della
salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del
trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di
tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte
Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit).
La Corte pertanto ha ribadito che deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura degli stessi materiali, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale. Fattispecie: in un territorio ove vigeva lo stato di emergenza, è stata effettuata attività di gestione di rifiuti speciali (rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione, pneumatici fuori uso, fusti metallici, tubazioni in polietilene terre e rocce da scavo, il tutto raccolto in cumuli ricoperti in parte da vegetazione spontanea) in assenza di titolo abilitativo.
Qui trovate la Sentenza 19206/2017
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