La raccolta delle "oloturie" in mare pur non essendo espressamente vietata se effettuata in maniera indiscriminata può configurare il reato di danno ambientale in quanto secondo la Corte dei Cassazione Sezione III penale, n. 18934/2017 il ruolo svolto dalle oloturie nell'ecosistema, quali "veri e propri 'biorimediatori naturali' capaci di fornire un servizio 'eco friendly' di depurazione degli inquinanti batterici presenti nell'ambiente marino" e delle conseguenze di una loro pesca indiscriminata, quali la estinzione di una o più specie di oloturie presente in una determinata zona, la conseguente diminuzione della biodiversità, la perdita dei seguenti servizi resi all'ecosistema:
a) bio-turbazione dei sedimenti e conseguente loro ossigenazione,
b) riciclo di composti azotati e di sostanza organica particellata,
c) bio-rimediazione della componente batterica, anche patogena, presente nei sedimenti e nella colonna d'acqua,
d) produzione di biomassa.
Pertanto la Corte dei Cassazione ha ravvisato le fattispecie previste dagli artt. 416, 81, 452-bis, 452-quater, comma 2 nn. 1 e 2 cod. pen. e 256 d.lgs. 152\06. nei confronti di alcune persone dedite ad operare, per fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate di esemplari di oloturie, asportando totalmente dai fondali marini attaccati tale specie ittica e cagionando, così, un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l'alterazione grave ed irreversibile dell'ecosistema marino, operando poi lo smaltimento illecito dei residui, qualificabili come rifiuti speciali, gettandoli in mare o in località sconosciute.
La sentenza la trovate qui; Cassazione III Penale 18934/2017
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