Da dieci anni i cittadini attendono che le amministrazioni comunali diano attuazione al comma 461 dell'art. 2 della legge 244/2007 in base al quale debbono essere adottate dai comuni le carte della qualità dei servizi e assicurata la partecipazione degli abitanti alla valutazione della qualità dei servizi pubblici.
In particolare ricordo che la norma citata stabilisce quanto segue:
a) obbligo del gestore di ciascun servizio pubblico di emanare una carta della qualità dei servizi
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) verifica periodica con la partecipazione delle associazioni dei consumatori circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente circa i rispetto dei parametri del servizio;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi;
f) copertura dei costi delle attività di cui ai punti b), c) e d) mediante prelievo a carico del gestore del servizio;
Il TAR della Campania, Sezione I , salerno ha emesso la seguente SENTENZA N.2054/2013 secondo cui è illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione comunale e, di conseguenza, si configura inadempimento della pubblica amministrazione, per omessa adozione della Carta dei servizi e dei consequenziali adempimenti.
Da una indagine a campione svolta dallo scrivente solamente il servizio di trasporto pubblico a Sabaudia possiede una carta della qualità dei servizi.
Si tratta di una questione che sarebbe opportuno affrontare in maniera adeguata nel rispetto delle norme e dei cittadini.
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