giovedì 20 aprile 2017

GRAVE ATTO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL TESTO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI.

Il Parlamento italiano ha ratificato solamente nel 2009 la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nel 2003 e nel 2012 la Convenzione penale europea contro la corruzione del 1999; sempre nel 2012 è stata approvata la legge n. 190 recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» che ha istituito l’ANAC e che al 7° comma dell’art. 1 stabilisce che il Sindaco individui il responsabile della prevenzione della corruzione nel Segretario comunale (salva diversa e motivata determinazione); in questo modo per combattere questo fenomeno così pervasivo anche negli enti locali viene prevista non solo una nuova funzione, ma anche la sua strutturazione. 
Come si può vedere non c'è stata per molti anni attenzione a questo fenomeno, anzi siamo stati più volte additati come omissivi sul tema della prevenzione della corruzione.
Il nuovo Codice degli appalti approvato poco più di un anno fa con il D.lgs 50/2016 voleva essere uno strumento per prevenire la corruzione negli appalti pubblici; allo scopo di perfezionare il testo il governo, prima della scadenza dell'anno ha predisposto una bozza di decreto che prevedeva alcune piccole modifiche resesi necessarie a seguito della prima esperienza operativa; tra esse c'era anche il comma 2 dell'art. 211 riguardante il potere dell'ANAC, ove richiesta di parere dalla stazione appaltante o da una o più delle parti,  di intervenire in via preventiva nel caso in cui venisse ravvisato un vizio di legittimità nel corso delle procedure di gara mediante un atto di raccomandazione alla stazione appaltante.
Il testo dello schema di provvedimento è stato inviato al Consiglio di Stato, alla Conferenza Stato regioni e alle Commissioni parlamentari che hanno formulato il loro parere in merito sulla base del testo ricevuto.
A sorpresa, con l'art. 123 del nuovo testo  approvato in via definitiva da Palazzo Chigi il predetto comma 2 dell'art. 211 viene abrogato espressamente.
Si tratta non solo di un comportamento scorretto nei confronti dell'ANAC e di tutti quelli che hanno espresso il parere sul documento, ma un vero a proprio attacco al sistema di prevenzione della corruzione.
Il Governo ha approvato il testo senza accorgersi di nulla ?
Le pronte promesse del Presidente del Consiglio non sono sufficienti a fugare le nubi addensatesi sul Governo in quanto come spiegato il cambiamento del testo non può essere assolutamente una semplice svista. 

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