domenica 2 aprile 2017

LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CANDIDATURA IN CONSIGLIO COMUNALE

In molti Comuni che si preparano al voto si comincia a parlare di candidature. 
Nonostante quello che si pensi non tutti i cittadini possono essere candidati in quanto per legge esistono molte cause che impediscono la candidature di alcuni soggetti.
Una di queste cause è rappresentata dalla incompatibilità; vediamo in che consiste.
Non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) ;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale  ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di
incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli. 
L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. 
Contrariamente a quanto avveniva in passato, il nuovo TUEL non prevede alcuna forma di divieto a ricoprire la carica di Sindaco, di presidente del consiglio comunale o altre cariche negli esecutivi degli enti locali, per i medici di base della struttura sanitaria territorialmente competente, in tutto o in parte, sull'ambito territoriale dell’ente locale. 
Nel corso della XIV legislatura era stato presentato un disegno di legge (n.3626 del Sen. Borea) per affrontare questa lacuna. 
Il problema si pone in concreto in relazione alla particolarità del rapporto che intercorre tra medico di base e paziente, soprattutto alla luce del metus potestatis e della captatio benevolentiae che può esercitarsi laddove il Sindaco od altro amministratore pubblico locale, in ragione dell’altro suo lavoro, a contatto con le esigenze più personali dei cittadini, si trovi a versare in una situazione di conflitto di interessi: molte decisioni amministrative di competenza sua, o della sua giunta, potrebbero subire l’influenza di elementi suscettibili di perturbare l’esercizio della carica; ciò in quanto il Sindaco è componente della Conferenza dei Sindaci della ASL, adotta i provvedimenti per i Trattamenti sanitari Obbligatori e gli Accertamenti Sanitari Obbligatori di sua competenza ai sensi della L. 833/78.
In considerazione della rilevanza della questione in data 1° agosto 2015 ho presentato una Petizione alla Presidente della Camera dei Deputati, On.le Boldrini.

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