sabato 22 aprile 2017

L'ART. 36 DEL CODICE DEGLI APPALTI E L'ESIGENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

La quasi totalità dei Comuni non ha ancora adeguato i loro regolamenti dei contratti a quanto stabilito dal D.lgs 50/2016, forse hanno fatto bene visto che il Governo, prima della scadenza dell'anno ha deciso di varare alcune modifiche.
Come sappiamo il codice degli appalti contiene disposizioni che sono rivolte sia alle amministrazioni centrali dello Stato, che alle Regioni, alle Province, ma anche al piccolo Comune di cento abitanti.
Per poter applicare in maniera giusta il codice al proprio Comune occorre seguire un criterio di adeguatezza specialmente per alcune procedure come quelle per gli acquisti sotto soglia che, mentre per un ente di grandi dimensioni sono in genere piuttosto rare, in un piccolo Comune sono la norma.
L'art. 36 del Codice aveva stabilito alcune procedure ma poi  in particolare le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal consiglio dell'ANAC con delibera n. 3097 del 26 ottobre 2016  vengono di fatto cancellate dalle modifiche al Codice approvate di recente dal Governo. 
Al fine di evitare legittime preoccupazioni circa la prevenzione della corruzione con affidamenti diretti sempre alle stesse imprese nell'ambito dei piccoli Comuni, dove è maggiore l'attenzione a questo tipologia dei contratti anche perché spesso il Comune è il principale committente di lavoro a livello locale, è quanto mai opportuno che l'amministrazione adotti un proprio regolamento per il quale è opportuno che vengano previste procedure più restrittive (cosa perfettamente  legittima e rientrante nell'autonomia dell'ente).
Spetterà agli amministratori, supportati dal segretario comunale in veste di responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle dimensioni dell'ente, trovare lo strumento giusto.
Una particolare attenzione a mio avviso dovrà essere posta al comma 2 lettera a) del citato art. 36 al quale nel nuovo testo  viene  tolta la frase "adeguatamente motivato" che viene sostituita da: "anche senza previa consultazione di due o più operatori".
In questo modo, oltre a togliere ogni possibilità di valutare la congruità del prezzo che viene rimessa al funzionario in maniera che potrebbe definirsi discrezionale essendo priva di riferimenti, viene meno ogni elemento di concorrenzialità il che porrebbe gli operatori locali (e non solo) in serie difficoltà.
Ecco che il regolamento potrebbe migliorare la procedura rendendola più consona alle esigenze di una amministrazione che voglia operare in maniera più trasparente.

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