Molti pazienti in alcune zone quando vanno dal loro medico di base trovano uno studio medico che non rispetta i requisiti previsti dalle norme, ma spesso non conoscono i loro diritti e in particolare di essere visitati in un locale che rispetti quanto stabilito nel D.P.R, 28/9/90 n.314 che. ai sensi dell'art.19 della legge n. 833/78, ha reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. In particolare l'art.8 del predetto Accordo contiene norme sui "requisiti e apertura degli studi medici"
Anche se non è espressamente menzionato dall'articolo in questione, gli studi devono innanzitutto corrispondere alle norme contenute nei regolamenti edilizi comunali.
Infatti, è in detti regolamenti che possono trovare enunciazione più precisa anche gli stessi requisiti della norma convenzionale. specialmente per quanto concerne l'illuminazione, l'areazione dei locali ed i servizi igienici.
Ai requisiti relativi alla sala di attesa ed ai servizi igienici, vanno aggiunti gli arredi e le attrezzature per l'esercizio della professione.
Pertanto, ferma restando la conformità ai regolamenti di igiene ed alla normativa più generale vigente in materia, gli studi professionali dei medici di medicina generale dovranno presentare i seguenti standards minimi
1) per quanto concerne le caratteristiche strutturali lo studio dovrà essere articolato in:
LOCALE ATTESA, SERVIZI IGIENICI, LOCALE STUDIO: illuminati ed aerati in maniera idonea;
2) la dotazione degli arredi dovrà essere così caratterizzata:
a. SALA ATTESA: sedie o equivalenti (minimo 6 posti a sedere, tavolo porta riviste, attaccapanni. porta ombrelli;
b. SERVIZI IGIENICI accessibili agli utenti: cestino porta-rifiuti, carta igienica sapone, asciugamani.
c. STUDIO: una sola scrivania. una poltrona o sedia, due sedie, lettino, predellino, un armadietto o equivalente, uno schedario o equivalente, un cestino porta rifiuti;
3) La dotazione dello STRUMENTARIO DI BASE dovrà essere costituita da: 1 sfigmomanometro, 1 fonendoscopio, 1 martelletto, abbassalingua (usa e getta), 1 pinza anatomica, 1 pinza chirurgica, 2 forbici, bollitore o sterilizzatrice. mezzi chimici per sterilizzazione, laccio emostatico. materiale di medicazione (garze, cotone. alcool. ecc.) bacinella reniforme.
4) STRUMENTARIO INTEGRATIVO è necessario che lo stesso sia adeguato alle prestazioni di particolare impegno professionale effettuate dal medico. In particolare per l'aerosol terapia è necessaria una apparecchiatura fissa ed un apposito locale autorizzato secondo la normativa in vigore, compresa quella della CEE.
Inoltre, ai sensi dell'allegato "D" (prestazioni di particolare impegno professionale) al D.P.R. n.314/90, il medico convenzionato è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante le prestazioni, tra quelle incluse nell'allegato medesimo, relativamente alle quali lo studio sia corredato da idonea attrezzatura.
L'eventuale accertamento del venire meno dei requisiti minimi di cui all'art.6 del D!P.R. n.314/90, sarà contestato al medico, sentito il parere del Comitato Consultivo di USL ex art 36, assegnando allo stesso medico un termine, per la regolarizzazione, adeguato all'entità dei rilievi contestati, comunque non inferiore a 60 giorni.
I commi 30 e 41 dell'art.8 del già citato D.P.R. n.314/90 prevedono che i locali dello studio convenzionato possono essere inseriti anche in un appartamento ad uso di civile abitazione o in strutture adibite ad altre attività, a condizione che esistano ingressi indipendenti, sia eliminata ogni comunicazione tra lo studio e le altre strutture e, in ogni caso, esistano i requisiti minimi stabiliti dalla norma.
I pazienti sono nel pieno diritto, ove verificassero che i locali utilizzati non corrispondano ai requisiti citati, di segnalare la cosa alla ASL competente.
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