sabato 29 aprile 2017

I SINDACI PRESTINO ATTENZIONE A SOPPRIMERE L'AVVOCATURA COMUNALE

La soppressione dell'avvocatura comunale deve essere adeguatamente motivata anche sotto l'aspetto dei costi-benefici dovendosi considerare che tutti gli incarichi dovranno essere affidati all'esterno.
In ogni caso occorre rammentare che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9".
Nel caso in questione dagli atti di parte ricorrente risulta che in merito alla soppressione dell’ufficio legale non è stata data informazione al sindacato.
Al riguardo ci sono due sentenze molto interessanti.

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