lunedì 23 ottobre 2017

BENEFICI FISCALI PER I PRIVATI CHE REALIZZANO GIARDINI O CHE COMUNQUE FANNO INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE A VERDE AREE DI EDIFICI ESISTENTI.

In molte città il verde privato assume una importanza crescente in quanto, oltre a migliorare il paesaggio urbano contribuisce a migliorare l'ambiente producendo ossigeno, oltre ad avere una funzione positiva per la qualità della vita.
Per questo motivo nella proposta di legge di bilancio per l'anno 2018 è stata prevista una "Detrazione per sistemazione a verde" che prevede in partIcolare quanto segue:
Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione di cui al presente articolo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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