martedì 17 ottobre 2017

IL PRESIDENTE MATTARELLA PROMULGA LA LEGGE RECANTE "MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" E SCRIVE AL PRESIDENTE GENTILONI.

Il Presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge antimafia, ma ha scritto una lunga lettera al Presidente de Consiglio dei Ministri Gentiloni per segnalare una serie di incongruenze.
Ecco il testo della lettera inviata ieri 17 ottobre:
"Ho promulgato in data odierna la legge recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", approvata lo scorso 27 settembre.
Si tratta di un provvedimento legislativo che è stato oggetto di un lungo esame in sede parlamentare e che presenta un contenuto assai ampio.
Proprio l'estensione degli interventi effettuati e gli aspetti di novità che alcune delle norme introdotte presentano rendono di certo opportuno che, particolarmente con riferimento all'ambito applicativo delle misure di prevenzione, il Governo proceda a un attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina, come è stato previsto dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 2017.
Ciò premesso, faccio presente che ho promulgato la legge non ritenendo che vi fossero evidenti profili critici di legittimità costituzionale, nonché in ragione dell'importanza della normativa che nel suo complesso con essa viene introdotta e dell'opportunità che le disposizioni nella medesima contenute entrino presto in vigore.
Peraltro, non posso fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una palese violazione di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici.
L'articolo 31 della legge ha profondamente modificato l'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che disciplina la cosiddetta confisca allargata. In particolare, nel testo approvato non sono state riprodotte alcune ipotesi di reato (che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca), inserite nell'articolo 12-sexies dall'art. 5 del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea".
In particolare sono state eliminate tutte le ipotesi di reato introdotte dal citato decreto legislativo ad eccezione dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale).
Di conseguenza, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie di falso nummario (articolo 416 in relazione agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale), di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile), di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento (articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007), dei delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e dei reati informatici indicati negli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte di reato riguardano tre o più sistemi informatici, non sarà più possibile disporre la misura della cosiddetta confisca allargata all'esito di una condanna.
Oltre a ricordare la necessità del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, va dunque considerato il grave effetto prodotto dall'impossibilità di disporre il congelamento e la confisca dei beni e dei proventi a seguito di condanna per questi reati.
Di qui l'esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell'ordinamento interno e che non figurano nel nuovo testo.
Occorre quindi ripristinare, anche a fini di certezza del diritto, nell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 le modifiche che sono state introdotte dal citato decreto legislativo n. 202 del 2016.
Tanto Le rappresento rimettendo alla responsabilità del Governo l'individuazione, in tempi necessariamente brevi, dei modi e delle forme di un idoneo intervento normativo nel senso indicato." 

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