PALAZZO CHIGI SALA ARAZZI |
Sulla G.U. n. 243 del 17 ottobre è stato pubblicato il DPCM 4 settembre 2017 , n. 150 recante il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Possono richiedere l’APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.
Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell’articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.
Non possono ottenere l’APE i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’erogazione dell’APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo 12, l’istituto finanziatore comunica all’INPS il piano di ammortamento rideterminato e l’importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalità previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
In tale ipotesi, l’impresa assicuratrice rimborserà al soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di garanzia corrisponderà la quota parte non utilizzata della commissione per l’accesso al fondo, secondo le modalità previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.
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