Ferma da tempo in Regione Lazio la proposta di legge 317 recante la “Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma capitale e alla città metropolitana di Roma capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti e superamento delle comunità montane.”
Si tratta di una proposta che avrebbe dovuto dare attuazione alla legge Delrio ma che purtroppo è ancora ferma e che rischia di non essere approvata prima della fine della legislatura.
Con la proposta di legge in questione la Giunta che l'ha presentata prevedeva che la Regione, in armonia con la Costituzione e lo Statuto, al fine di garantire il migliore
svolgimento delle attribuzioni amministrative e dei servizi pubblici e di contribuire ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di favorire un maggiore
sviluppo equo e sostenibile del sistema socio-economico del proprio territorio, provvedesse a:
a) disciplinare l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi da conferire
prioritariamente a Roma capitale, oltre a quelli già ad essa attribuiti ai sensi della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e delle specifiche
leggi di settore, nel rispetto dell’ordinamento e della speciale autonomia ad essa riservata
dall’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale) e dai relativi decreti legislativi attuativi e correttivi, valorizzando altresì il ruolo della
città metropolitana di Roma capitale;
b) disciplinare l’organizzazione di ulteriori funzioni e compiti amministrativi da conferire ai
comuni diversi da Roma capitale, rispetto a quelli già attribuiti ai sensi della l.r. 14/1999 e
delle specifiche leggi di settore, valorizzando il ruolo della Regione nell’esercizio delle
funzioni legislative, regolamentari, di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e
controllo;
c) determinare le modalità di individuazione delle zone omogenee di cui all’articolo 1, comma
11, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, degli ambiti territoriali
ottimali e dei bacini omogenei per lo svolgimento dei servizi pubblici locali di cui all’articolo
3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 e successive modifiche, nonché degli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata
dei servizi fondamentali dei comuni ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modifiche;
d) superare le comunità montane e di arcipelago e promuovere l’esercizio associato delle
funzioni di cui all’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010
e successive modifiche, determinando le modalità di costituzione e funzionamento delle unioni
di comuni;
e) determinare le modalità di assegnazione agli enti subentranti delle risorse umane, patrimoniali
e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto di
riallocazione ad un diverso livello di governo
Il testo lo trovate qui: PL 317
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