sabato 14 ottobre 2017

REGIONE LAZIO : ANCORA ATTESA PER LA NUOVA DISCIPLINA E CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AI COMUNI, A ROMA CAPITALE E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE NONCHE' PER IL RIORDINO DELLE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI E IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Ferma da tempo in Regione Lazio la proposta di legge 317 recante la “Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma capitale e alla città metropolitana di Roma capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti e superamento delle comunità montane.”
Si tratta di una proposta che avrebbe dovuto dare attuazione alla legge Delrio ma che purtroppo è ancora ferma e che rischia di non essere approvata prima della fine della legislatura.
Con la proposta di legge in questione la Giunta che l'ha presentata prevedeva che la Regione, in armonia con la Costituzione e lo Statuto, al fine di garantire il migliore svolgimento delle attribuzioni amministrative e dei servizi pubblici e di contribuire ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di favorire un maggiore sviluppo equo e sostenibile del sistema socio-economico del proprio territorio, provvedesse a: 
a) disciplinare l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi da conferire prioritariamente a Roma capitale, oltre a quelli già ad essa attribuiti ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e delle specifiche leggi di settore, nel rispetto dell’ordinamento e della speciale autonomia ad essa riservata dall’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) e dai relativi decreti legislativi attuativi e correttivi, valorizzando altresì il ruolo della città metropolitana di Roma capitale; 
b) disciplinare l’organizzazione di ulteriori funzioni e compiti amministrativi da conferire ai comuni diversi da Roma capitale, rispetto a quelli già attribuiti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore, valorizzando il ruolo della Regione nell’esercizio delle funzioni legislative, regolamentari, di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo; 
c) determinare le modalità di individuazione delle zone omogenee di cui all’articolo 1, comma 11, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, degli ambiti territoriali ottimali e dei bacini omogenei per lo svolgimento dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche, nonché degli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi fondamentali dei comuni ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche; 
d) superare le comunità montane e di arcipelago e promuovere l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 e successive modifiche, determinando le modalità di costituzione e funzionamento delle unioni di comuni; 
e) determinare le modalità di assegnazione agli enti subentranti delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto di riallocazione ad un diverso livello di governo
Il testo lo trovate qui: PL 317

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