Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato il ricorso di un Istituto bancario relativo all'adozione da parte di un Comune di una delibera di recesso rispetto ad un contratto relativo a prodotti "derivati".
Al riguardo, la Corte regolatrice (ex multis, Cass. ss.uu. 12901/2013, 19046/2010, 26792/2008), ha ritenuto che l'eventuale revoca o annullamento di una delibera autorizzativa della stipula di un contratto rientra tra le scelte discrezionali della P.A., mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la conclusione del contratto stesso, rispetto alla quale la stessa P.A. non conserva alcun potere d'imperio.
L'annullamento in via di autotutela di atti qualificati come prodromici alla stipula di un contratto postula l'affermazione della giurisdizione amministrativa se, e soltanto se, si sia in presenza di atti realmente prodromici rispetto alla successiva contrattazione con il privato, e non anche quando esso non abbia la funzione di sindacare un atto di imperio appartenente alla sequenza procedimentale di carattere discrezionale, bensì quella di sottrarsi ex post ad un impegno contrattuale;
In particolare, l'indagine devoluta al giudice della giurisdizione è volta ad indagare, in concreto, se il contratto costituisca l'esito di un procedimento amministrativo e se l'annullamento in aututela si configuri o meno come mezzo necessario per porre rimedio, ex post ed ex tunc, a vizi di legittimità di atti procedimentali prodromici a volgere l'indagine sulla "causa concreta" dell'atto amministrativo, non dissimilmente, mutatis mutandis, da quanto richiesto al giudice civile con riguardo alla causa del negozio (Cass. 10490/2006) per predicarne la eventuale esistenza o nullità; Corte di Cassazione - copia non ufficiale Che, nella specie, i contratti derivati sono stati stipulati all'esito di una trattativa privata, sì che non si è in presenza di atti dotati di autonoma valenza rispetto alle pattuizioni negoziali inseriti in un procedimento amministrativo prodromico, della cui legittimità è lecito sindacare ed eventualmente disporre in forza di un potere autoritativo di autotutela.
Pertanto, poiché la delibera di annullamento del 2014 ha la sola funzione di incidere su un rapporto sorto ab origine nella dimensione privatistica del contratto, non più rispondente, per cause sopravvenute (rispetto alle quali vanno eventualmente attivati gli idonei strumenti di tutela privatistica), così realizzando, in concreto, una sorta di (illegittimo) recesso unilaterale dal contratto, la Corte ha accolto il ricorso della banca interessata stabilendo che la competenza sia del Giudice di Pace.
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