FRANCO BASAGLIA |
Il disegno di legge si compone di quattro capi. Il capo I (articoli 1-4) declina una nuova disciplina puntuale volta a svolgere e applicare i principi alla base della riforma del 1978, alla luce del mutato sistema di competenze amministrative tra Stato ed enti territoriali; definisce, inoltre, l’orizzonte di sviluppo dell’assistenza psichiatrica italiana, nel quadro dei più rilevanti atti di indirizzo in ambito sovranazionale e, in particolare, le risoluzioni adottate in seno all’Organizzazione mondiale della sanità e le fonti pattizie internazionali.
L’articolo 1 del disegno di legge fissa il quadro normativo e le finalità alla base della legge delineandone, tra l’altro, la natura primigenia di provvedimento di diretto sviluppo dei contenuti normativi che già furono alla base della legge n. 180 del 1978.
L’articolo 2 reca i principi generali in base ai quali sviluppare l’offerta di salute mentale sul territorio nazionale.
All’articolo 3 è affidata la disciplina e la regolazione dei livelli essenziali dell’assistenza per le persone con disagio e disturbo mentale. Si tratta di una disposizione di portata assai rilevante poiché costituisce, forse, il più rilevante strumento di garanzia e definizione del nucleo indefettibile di assistenza psichiatrica che deve essere garantito ovunque, sul territorio nazionale.
Complementare a tale istituto è quanto disciplinato dall’articolo 4, che ha riguardo al piano nazionale per la salute mentale. Si richiama il valore fondamentale delle politiche di prevenzione integrate le quali rappresentano, anche secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la frontiera per abbattere l’incidenza del disturbo mentale e costituiscono la chiave per offrire risposte adeguate oltre che per decisivi risparmi di risorse.
Nel capo II (articoli 5-12) viene analiticamente
delineato il sistema dei servizi di tutela
e assistenza psichiatrica sul territorio.
Con l’articolo 6, si disciplinano e favoriscono
le forme di partecipazione. Seguono,
quindi, le analitiche previsioni delle strutture
amministrative che afferiscono al Dipartimento:
i Centri di salute mentale; le Strutture
residenziali; i Centri diurni.
Esplicite disposizioni
(articoli 10 e 11) sono inoltre dedicate
al trattamento della crisi e dell’urgenza,
nonché ai Servizi psichiatrici di diagnosi
e cura sui quali, pure, già la legge
n. 180 del 1978 era tutt’altro che priva di
indicazioni.
Proprio l’articolo 10 si occupa di esplicitare
e rendere ancora più nitido, anche a livello
di disciplina di legge ordinaria, il divieto
di praticare la contenzione meccanica
in psichiatria. Si tratta di attività illegittime
e illecite cui si fa troppo sovente ricorso,
talvolta in via sommersa, silenziosa e strisciante,
nella rete dei servizi per l’assistenza
psichiatrica.
Appare innanzitutto opportuno
rammentare i casi, drammaticamente assurti
all’attenzione delle cronache, di decessi verificatisi
dopo l’illegittimo ricorso alla contenzione
nel servizio di diagnosi e cura di
Vallo Lucania, in provincia di Salerno, nell’agosto
2009, e dopo un prolungato stato
di contenzione nel servizio psichiatrico di
diagnosi e cura nell’ospedale di Cagliari
nel giugno 2006.
Ma ben oltre i clamorosi e drammatici
fatti connessi a tali tragiche vicende, la produzione
scientifica e il dibattito culturale nel
Paese (e, da ultimo, anche la rilevante pronuncia
del Comitato nazionale per la bioetica
dianzi citata) evidenziano la necessità
di porre un freno normativo alle pratiche
di contenzione delle persone con disturbo
mentale che cagionano danni spesso irreversibili
alle persone che le subiscono e gettano
una luce sinistra su un intero ordinamento
giuridico.
Invero, l’illiceità delle contenzioni
biomeccaniche in ambito medico – psichiatrico
dovrebbe dirsi già direttamente sancita alla luce della Costituzione del 1948, specie
se si tiene a mente il chiaro dettato dell’articolo
13, quarto comma, della Carta fondamentale,
il quale dispone: «È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà».
Dunque l’articolo 10 del disegno di legge
che qui si illustra interviene introducendo un
limite normativo espresso nel tessuto dell’articolo
33 della legge istitutiva del Sistema
sanitario nazionale, per poi corredarlo di
una specifica disposizione di garanzia processuale,
innestata sul complesso di norme
recate dal successivo articolo 35 della medesima
legge.
L’articolo 11 regola l’integrazione sociosanitaria
e l’istituto del budget individuale
di salute.
L’articolo 12 reca diposizioni volte a incrementare
le relazioni e i rapporti istituzionali
integrati tra i Dipartimenti di salute
mentale, gli istituti di pena e le Residenze
per l’esecuzione delle misure di sicurezza
che hanno di recente sostituito ruolo e funzione
degli Ospedali psichiatrici giudiziari
e delle Case di cura e custodia. L’obiettivo
risiede nel consentire a ciascun magistrato
della cognizione e di sorveglianza di poter
disporre di un ventaglio di opzioni di assistenza
psichiatrica per la persone con disturbo
mentale che abbiano commesso un
reato, adeguato e in grado di rispondere
alle esigenze del singolo individuo.
Solo
così, secondo i presentatori della legge potrà realizzarsi l’obiettivo più alto perseguito
dalla legge n. 81 del 2014: quello di
far ricorso alla misure di sicurezza detentive, per l’infermo di mente autore di reato, solo
come soluzione estrema e residuale.
Il capo III (articoli 13-16) disciplina le
tecniche, i mezzi di promozione della salute
psichica e, in definitiva, assegna la giusta
preminenza al tema della prevenzione dei disturbi
mentali come direttrice guida dell’operato
dei servizi territoriali e dell’indirizzo
politico governativo.
Regola, inoltre, i rapporti
del sistema di tutela della salute mentale
con le Università e i centri di alta formazione.
Le disposizioni contenute negli articoli
compresi nel capo III dettano altresì i
principi in materia di formazione permanente
del personale ed istituiscono il sistema
degli Osservatori per la salute mentale, a livello
nazionale e territoriale.
Il capo IV (articoli 17 e 18), da ultimo,
reca la disciplina della copertura finanziaria
per le norme recate dal disegno di legge e
stabilisce l’entrata in vigore delle sue disposizioni.
Il presente disegno di legge è stato predisposto
grazie al fondamentale contributo di
numerosi esperti, professionisti, associazioni
e persone che con impegno e competenza
si prodigano quotidianamente per il rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali
delle persone con disturbo mentale e confidano
nella concreta attuazione, su tutto il
territorio nazionale, di misure adeguate a garantire
alle persone l’effettivo accesso a una
assistenza sanitaria e socio-sanitaria che
tenga conto delle loro specifiche esigenze.
ATTO SENATO 2850
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