sabato 14 ottobre 2017

LA SALUTE MENTALE: UN BENE ESIGIBILE INDIVIDUALE E COLLETTIVO

FRANCO BASAGLIA
I senatori Dirindin, Manconi ed altri  hanno presentato un disegno di legge per fare il punto sullo stato di attuazione della legge 180/78 (c.d. legge Basaglia) a distanza di tanti anni tenendo conto anche delle mutate competenze a livello costituzionale tra Stato e Regioni.
Il disegno di legge si compone di quattro capi. Il capo I (articoli 1-4) declina una nuova disciplina puntuale volta a svolgere e applicare i principi alla base della riforma del 1978, alla luce del mutato sistema di competenze amministrative tra Stato ed enti territoriali; definisce, inoltre, l’orizzonte di sviluppo dell’assistenza psichiatrica italiana, nel quadro dei più rilevanti atti di indirizzo in ambito sovranazionale e, in particolare, le risoluzioni adottate in seno all’Organizzazione mondiale della sanità e le fonti pattizie internazionali. 
L’articolo 1 del disegno di legge fissa il quadro normativo e le finalità alla base della legge delineandone, tra l’altro, la natura primigenia di provvedimento di diretto sviluppo dei contenuti normativi che già furono alla base della legge n. 180 del 1978. 
L’articolo 2 reca i principi generali in base ai quali sviluppare l’offerta di salute mentale sul territorio nazionale. 
All’articolo 3 è affidata la disciplina e la regolazione dei livelli essenziali dell’assistenza per le persone con disagio e disturbo mentale. Si tratta di una disposizione di portata assai rilevante poiché costituisce, forse, il più rilevante strumento di garanzia e definizione del nucleo indefettibile di assistenza psichiatrica che deve essere garantito ovunque, sul territorio nazionale. 
Complementare a tale istituto è quanto disciplinato dall’articolo 4, che ha riguardo al piano nazionale per la salute mentale. Si richiama il valore fondamentale delle politiche di prevenzione integrate le quali rappresentano, anche secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la frontiera per abbattere l’incidenza del disturbo mentale e costituiscono la chiave per offrire risposte adeguate oltre che per decisivi risparmi di risorse. 
Nel capo II (articoli 5-12) viene analiticamente delineato il sistema dei servizi di tutela e assistenza psichiatrica sul territorio. Con l’articolo 6, si disciplinano e favoriscono le forme di partecipazione. Seguono, quindi, le analitiche previsioni delle strutture amministrative che afferiscono al Dipartimento: i Centri di salute mentale; le Strutture residenziali; i Centri diurni. 
Esplicite disposizioni (articoli 10 e 11) sono inoltre dedicate al trattamento della crisi e dell’urgenza, nonché ai Servizi psichiatrici di diagnosi e cura sui quali, pure, già la legge n. 180 del 1978 era tutt’altro che priva di indicazioni. Proprio l’articolo 10 si occupa di esplicitare e rendere ancora più nitido, anche a livello di disciplina di legge ordinaria, il divieto di praticare la contenzione meccanica in psichiatria. Si tratta di attività illegittime e illecite cui si fa troppo sovente ricorso, talvolta in via sommersa, silenziosa e strisciante, nella rete dei servizi per l’assistenza psichiatrica. 
Appare innanzitutto opportuno rammentare i casi, drammaticamente assurti all’attenzione delle cronache, di decessi verificatisi dopo l’illegittimo ricorso alla contenzione nel servizio di diagnosi e cura di Vallo Lucania, in provincia di Salerno, nell’agosto 2009, e dopo un prolungato stato di contenzione nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura nell’ospedale di Cagliari nel giugno 2006. 
Ma ben oltre i clamorosi e drammatici fatti connessi a tali tragiche vicende, la produzione scientifica e il dibattito culturale nel Paese (e, da ultimo, anche la rilevante pronuncia del Comitato nazionale per la bioetica dianzi citata) evidenziano la necessità di porre un freno normativo alle pratiche di contenzione delle persone con disturbo mentale che cagionano danni spesso irreversibili alle persone che le subiscono e gettano una luce sinistra su un intero ordinamento giuridico. 
Invero, l’illiceità delle contenzioni biomeccaniche in ambito medico – psichiatrico dovrebbe dirsi già direttamente sancita  alla luce della Costituzione del 1948, specie se si tiene a mente il chiaro dettato dell’articolo 13, quarto comma, della Carta fondamentale, il quale dispone: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». 
Dunque l’articolo 10 del disegno di legge che qui si illustra interviene introducendo un limite normativo espresso nel tessuto dell’articolo 33 della legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale, per poi corredarlo di una specifica disposizione di garanzia processuale, innestata sul complesso di norme recate dal successivo articolo 35 della medesima legge. 
L’articolo 11 regola l’integrazione sociosanitaria e l’istituto del budget individuale di salute. L’articolo 12 reca diposizioni volte a incrementare le relazioni e i rapporti istituzionali integrati tra i Dipartimenti di salute mentale, gli istituti di pena e le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza che hanno di recente sostituito ruolo e funzione degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e custodia. L’obiettivo risiede nel consentire a ciascun magistrato della cognizione e di sorveglianza di poter disporre di un ventaglio di opzioni di assistenza psichiatrica per la persone con disturbo mentale che abbiano commesso un reato, adeguato e in grado di rispondere alle esigenze del singolo individuo. 
Solo così, secondo i presentatori della legge  potrà realizzarsi l’obiettivo più alto perseguito dalla legge n. 81 del 2014: quello di far ricorso alla misure di sicurezza detentive,  per l’infermo di mente autore di reato, solo come soluzione estrema e residuale. 
Il capo III (articoli 13-16) disciplina le tecniche, i mezzi di promozione della salute psichica e, in definitiva, assegna la giusta preminenza al tema della prevenzione dei disturbi mentali come direttrice guida dell’operato dei servizi territoriali e dell’indirizzo politico governativo. 
Regola, inoltre, i rapporti del sistema di tutela della salute mentale con le Università e i centri di alta formazione.
 Le disposizioni contenute negli articoli compresi nel capo III dettano altresì i principi in materia di formazione permanente del personale ed istituiscono il sistema degli Osservatori per la salute mentale, a livello nazionale e territoriale. Il capo IV (articoli 17 e 18), da ultimo, reca la disciplina della copertura finanziaria per le norme recate dal disegno di legge e stabilisce l’entrata in vigore delle sue disposizioni. Il presente disegno di legge è stato predisposto grazie al fondamentale contributo di numerosi esperti, professionisti, associazioni e persone che con impegno e competenza si prodigano quotidianamente per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disturbo mentale e confidano nella concreta attuazione, su tutto il territorio nazionale, di misure adeguate a garantire alle persone l’effettivo accesso a una assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro specifiche esigenze.
ATTO SENATO 2850

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