Da alcuni anni esistono leggi che prescrivono il coinvolgimento delle associazioni degli utenti e dei cittadini per la valutazione della qualità dei servizi.
In particolare il comma 461 dell’art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che
Come ricorderanno i miei affezionati lettori in base al comma 461 dell’art. 2 della legge 244/2007 i Comuni sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare d’intesa con le associazioni di tutela dei consumatori, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso”
Poiché il Comune di Sabaudia non aveva ancora provveduto ad adempiere a quanto stabilito dalla citata legge n. 244/2007, provvidi a raccogliere oltre 300 firme (tante ne richiede lo statuto comunale) per presentare una petizione per sollecitarne il rispetto.
Tale petizione è stata consegnata il 30 aprile 2014 ma è rimasta lettera morta, per cui feci un sollecito in data 2 giugno dello stesso anno.
Il Presidente del Consiglio comunale di Sabaudia, con lettera del 2 luglio 2014, n. 15841 al fine di dare attuazione alla norma citata ha invitato i dirigenti e i responsabili dei settori a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari, dandomene comunicazione con una sua nota del 3 luglio.
Ma ancora non si faceva nulla.
La questione è stata finalmente poi portata anche in Consiglio comunale grazie ad una mozione presentata dai consiglieri Gervasi, Schintu e Bordignon ed approvata con deliberazione n. 28 del 19 novembre 2014.
Ma di nuovo, fino ad oggi non si è visto nulla
Ora il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di un Testo Unico sui servizi di interesse economico generale che all’art.22 riprende le disposizioni del predetto comma 461.
1. Il gestore ha l'obbligo di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, anche le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni ed indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.
2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di regolazione sui servizi pubblici locali, definiscono, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 e dalla Legge 10/10/1990, n. 287, gli specifici diritti di cui al comma 1 con particolare riguardo a:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le Associazioni di tutela dei consumatori e con le Associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel Contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) previsione di strumenti di risoluzione delle controversie insorte fra gestori ed utenti del servizi, alternative a quella della giustizia ordinaria;
c) consultazione obbligatoria delle Associazioni dei consumatori;
d) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
e) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori;
f) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed Associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
g) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.
Ora penso di scrivere ancora ....