domenica 31 gennaio 2016

IL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 2 FEBBRAIO PROSEGUIRA' L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 2018 SULLE COPPIE DI FATTO E LE UNIONI CIVILI

La seduta del 2 febbraio 2016 del senato sarà dedicata al proseguimento della discussione sul disegno di legge 2081 proposto dalla sen. Cirinnà ed altri recante la Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili; in estrema sintesi dal Dossier predisposto dagli uffici si può sintetizzare che il disegno di legge prevede: 
  • gli articoli da 1 a 10 regolamentano esclusivamente il legame fra due persone dello stesso sesso, prevedendo un accordo denominato "unione civile";
  • gli articoli da 11 a 23 disciplinano invece la convivenza (di fatto) tra due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso), maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile che non.
Poiché si tratta di una questione sulla quale si è aperto un ampio dibattito, ho ritenuto opportuno fornire ai miei  lettori la documentazione necessaria per approfondire la conoscenza della proposta in esame:
Qui potete scaricare il testo del disegno di legge all'esame:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940551.pdf
Mentre qui potete trovare il dossier degli uffici:

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Una delle fasi più importanti dell'entrata, dopo l'accertamento, è rappresentata dalla riscossione. Molte amministrazioni  comunali non prestano adeguata attenzione a questo aspetto e neanche l'opposizione se ne cura. La mancata riscossione delle somme accertate provoca la creazione di residui attivi che rischiano di non entrare mai e di essere poi cancellati perché prescritti. In questi anni anche il legislatore non se ne è occupato molto lasciando questo aspetto delicato in una situazione di confusione.
A seguito della riforma della riscossione operata dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all'attribuzione delle competenze all'Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate. 
In particolare, ai sensi del comma 24 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale). In alternativa, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). 
Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai sensi del successivo comma 25, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi sia diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Infine, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
L'ANCI ha formulato delle proposte e speriamo che vengano alla fine accolte. 
Ora il comma 1 dell'art. 10 del D.L. 210/2015 (c.d. Milleproroghe), attualmente in Parlamento per la sua conversione in legge, prevede la proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giungo 2016 del termine di operatività delle disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate dei comuni e delle società da questi partecipate.
La prospettiva è che nel frattempo questa importante funzione venga affidata in service ai nuovi enti di area vasta che possano svolgerla per conto dei Comuni facenti parte del distretto.

ANCORA SULLA TRASPARENZA

Qui potete vedere una delle slides che hanno accompagnato la presentazione delle undici bozze di decreti legislativi per la riforma della P.A. (ma pare che ne arriveranno anche altri); questa slide è dedicata alla bozza di decreto "RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Si tratta di un provvedimento composto di 42 articoli che di fatto modifica alcune legge recenti, senza toccare la 241/90. Molti speravano ardentemente che si sarebbe trattato di un provvedimento che avrebbe liberalizzato la materia come il famoso FOIA degli USA, ma almeno così non è, speriamo ardentemente che qualcuno intervenga per modificarlo in itinere. 

GLOBAL RIGHT TO INFORMATION RATING MAP


E' tempo di classifiche e molti enti stilano graduatorie mondiali su vari argomenti.
Oggi ho pensato di dedicarmi al rispetto del diritto di informazione.
Secondo la più recente graduatoria del GLOBAL RIGHT TO INFORMATION RATING MAP l'Italia è stata collocata al 97° posto nel mondo.
I criteri seguiti non sono del tutto condivisibili perché sono stati in parte legati alla data in cui sono state emanate le leggi che regolano la materia (quella presa in esame per l'Italia è la n. 241/90) che rispetto alle altre appare datata. 
Sorprende francamente il primo posto attribuito alla Serbia. Comunque davanti all'Italia ci sono Taiwan e l'Uzbekistan, il che in ogni caso non appare lusinghiero.
Di sicuro su questi risultati influisce quello che è il dato percepito dagli autori, che in molti casi collima con quello dei cittadini.
Né sembra che la bozza di disegno di legge sulla trasparenza predisposto dal Ministro Madia, che si limita a modificare alcuni articoli del D.lgs 33/2013 possa essere idoneo a migliorare la sostanza in quanto tra limiti e limitazioni il cittadino se la vedrà brutta.

sabato 30 gennaio 2016

IL VALORE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'Albo Pretorio (oggi online) sono pubblicate spesso delle deliberazioni: alcune di esse sono della Giunta ed altre del Consiglio, quale è la differenza? 
Per comprenderlo cerchiamo di capire quali sono le competenze di questi due organi.
Il Consiglio comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità locale ed espressivo della domanda sociale.
E’ l’organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, espressivo della domanda sociale e interprete permanente della volontà popolare. Rappresenta il circuito istituzionale delle competenze; l’equilibrio armonico dei poteri di tali organi di governo, il bilanciamento dei pesi e dei contrappesi, devono assicurare una dialettica collaborativa e non competitiva tra i vari organi nell'ottica della buona amministrazione e del perseguimento dell’interesse della comunità locale.
In linea generale, mentre al Sindaco e alla Giunta (l’Esecutivo) spettano i poteri di amministrazione, al Consiglio comunale competono gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e pianificazione, di controllo e di verifica.
Dunque il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il Sindaco, il Presidente, gli Assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo dell’ente.
Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile. La competenza del Consiglio comunale non è di carattere generale, ma risulta limitata ad alcuni atti essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, ma rispetto a tali atti, la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva, tassativa.
Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale riguardano: lo statuto e i regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.
I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e sono titolari dei poteri di sindacato istruttivo attraverso la possibilità di presentare interrogazioni e interpellanze, nonché di proposta mediante la formulazione di mozioni e ordini del giorno.
Le deliberazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica nei quali si manifesta ed è affermata la volontà del Consiglio comunale nell'esercizio della potestà amministrativa allo stesso attribuita per legge.
Pertanto una volta divenuta esecutiva, tutti sono tenuti a dargli esecuzione: dal Presidente del Consiglio al Sindaco, al segretario comunale, ai dirigenti e al personale.
Rientra tra i diritti dei consiglieri comunali verificare l'esatto rispetto e l'adempimento di quanto deciso dal Consiglio, ma ritengo che anche qualunque cittadino possa sollecitare l'esecuzione di questi atti così importanti.
Questi principi si applicano naturalmente anche alle deliberazioni con le quali sono state approvate le mozioni presentate dai consiglieri comunali che si configurano come atti di indirizzo ai quali si deve conformare l'operato dell'amministrazione. 
Una volta approvate dal Consiglio e divenute esecutive queste deliberazioni devono trovare pertanto esecuzione senza eccezioni. 

START CITY: LE CITTA' METROPOLITANE

Nei giorni 28 e 29 gennaio si è tenuta a Firenze una grande manifestazione per la presentazione dei risultati della Ricerca “Città Metropolitane, il rilancio parte da qui”, realizzata nell’ambito del progetto Start City da The European House - Ambrosetti per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. al quale hanno contribuito molti studiosi e anche molti Sindaci delle città più importanti d'Italia.
Il ruolo e le sfide, attuali e future, delle Città metropolitane, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale e allo sviluppo economico e sociale del territorio, anche con riferimento a casi esteri di eccellenza è stato al centro anche dei numerosi interventi dei rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni.
Il Presidente dell'ANVCI on.le Fassino nel suo intervento ha dichiarato: “Vogliamo creare le condizioni perché si possa mettere in campo un reale processo di innovazione. Le città – afferma Fassino - sono organismi viventi, e i sindaci devono essere visionari. Abbiamo bisogno di una visione di medio e lungo periodo per essere all’altezza delle sfide globali. Questo significa mettere in campo trasformazioni gigantesche, trovando e valorizzando nuove vocazioni per stare al passo con i tempi”.
Ecco da dove nasce, dunque, la necessità di “un salto culturale, un salto di qualità dell’intera classe dirigente del Paese e di tutte le articolazioni della società, a partire dalle amministrazioni dello Stato, che ancora non hanno percezione degli effetti di questa riforma, e tendono a considerare le Città metropolitane alla stessa stregua delle vecchie Province. Serve un salto – aggiunge Fassino - anche dal punto di vista delle Regioni, verso le quali non c’è alcun atteggiamento di conflittualità: è chiaro però che la riforma presuppone la realizzazione di un sistema duale tra Città metropolitane e Regioni, riconoscendo alle prime prerogative più ampie. C’è bisogno inoltre di un salto culturale da parte dei Comuni: abbiamo assistito al sospetto, da parte dei Comuni della città metropolitana, che la Città capoluogo potesse sottrarre loro qualcosa. Non è così. È esattamente il contrario. Ed è necessario anche un salto di qualità nell’insieme degli attori sociali, e in questo senso la presenza delle rappresentanze della società italiana qui a Firenze è stato molto importante”.
Esiste di certo, non nasconde Fassino, anche “il problema di costruire un rapporto con gli altri territori del Paese: dobbiamo stabilire relazioni e scambi adeguati, sapendo che le Città metropolitane sono i motori dello sviluppo, ma la necessità è quella di far crescere l’intero Paese”.
Si dia dunque il via, esorta il Presidente dell’ANCI, ad “un processo che di certo sarà lungo e difficile, ma nel quale crediamo fermamente. Il prossimo appuntamento è segnato per il 12 Febbraio a Torino, con il Forum internazionale delle Città metropolitane. Al contempo continueremo ad agire all’interno dell’agenda urbana europea e passeremo alla fase successiva, individuando in ogni Città metropolitana progetti operativi che assumano una valenza strategica per ognuno dei territori metropolitani, in rapporto alle diverse vocazioni”.
Purtroppo in molte realtà non abbiamo Sindaci visionari in grado di guardare lontano per lo sviluppo della loro città, ma persone che vivono alla giornata e che talora non sono neanche residenti nelle città che amministrano.
Un ampio resoconto è riportato sul sito dell' ANCI, dal quale è possibile anche scaricare il Libro Bianco

LA BOZZA DI TESTO UNICO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE E IL COMMA 461 DELL'ART. 2 DELLA L. 244/2007

Da alcuni anni esistono leggi che prescrivono il coinvolgimento delle associazioni degli utenti e dei cittadini per la valutazione della qualità dei servizi.
In particolare il comma 461 dell’art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che 
Come ricorderanno i miei affezionati lettori in base al comma 461 dell’art. 2 della legge 244/2007 i Comuni sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare d’intesa con le associazioni di tutela dei consumatori, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino 
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso”
Poiché il Comune di Sabaudia non aveva ancora provveduto ad adempiere a quanto stabilito dalla citata legge n. 244/2007, provvidi a raccogliere oltre 300 firme (tante ne richiede lo statuto comunale) per presentare una petizione per sollecitarne il rispetto.
Tale petizione è stata consegnata il 30 aprile 2014 ma è rimasta lettera morta, per cui feci un sollecito in data 2 giugno dello stesso anno.
Il Presidente del Consiglio comunale di Sabaudia, con lettera del 2 luglio 2014, n. 15841 al fine di dare attuazione alla norma citata ha invitato i dirigenti e i responsabili dei settori a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari, dandomene comunicazione con una sua nota del 3 luglio.
Ma ancora non si faceva nulla.
La questione è stata finalmente poi portata anche in Consiglio comunale grazie ad una mozione presentata dai consiglieri Gervasi, Schintu e Bordignon ed approvata con deliberazione n. 28 del 19 novembre 2014.
Ma di nuovo, fino ad oggi non si è visto nulla
Ora il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di un Testo Unico sui servizi di interesse economico generale che all’art.22 riprende le disposizioni del predetto comma 461.
1. Il gestore ha l'obbligo di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, anche le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni ed indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.
2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di regolazione sui servizi pubblici locali, definiscono, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 e dalla Legge 10/10/1990, n. 287, gli specifici diritti di cui al comma 1 con particolare riguardo a:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le Associazioni di tutela dei consumatori e con le Associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel Contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) previsione di strumenti di risoluzione delle controversie insorte fra gestori ed utenti del servizi, alternative a quella della giustizia ordinaria;
c) consultazione obbligatoria delle Associazioni dei consumatori;
d) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; 
e) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori;
f) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed Associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
g) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.
Ora penso di scrivere ancora ....

venerdì 29 gennaio 2016

SABAUDIA: IL TAR LATINA BLOCCA L'AFFIDAMENTO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI

La Giunta comunale di Sabaudia con deliberazione n. 6/2015 aveva adottato un "atto di indirizzo" in merito all'affidamento della concessione del servizio parcheggi a pagamento stabilendo in particolare: 
  • Di fornire indirizzo operativi al settore finanze e tributi, affinché provveda all’affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento, con i criteri e nelle aree di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale esposte in premessa, attraverso l’affidamento in concessione ex art. 30 del D.lgs 163/2006 ed in conformità alla Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014;
  • Di demandare al settore competente la stesura degli atti gestione nei limiti dei seguenti elementi essenziali:
  • Durata massima in conformità al citato art. 18 della direttiva 2014/23/UE;
  • Aggiudicazione on il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
  • Garanzia di offerta, aggiuntiva al canone di concessione, di opere d’investimento non inferiori in valore al 10 % del canone annuale cumulabili tra loro, per l’intera durata della concessione;
Sulla base di detti "indirizzi" gli uffici con determinazione n. 45 (reg. Gen. n. 240) hanno pubblicato la gara e il capitolato speciale che prevedevano, tra l'altro, all'art. 7 la realizzazione di opere di investimento aventi per oggetto la  riqualificazione dell'area denominata "BELVEDERE", da destinarsi comunque a parcheggio a raso, come da progetto obbligatorio da allegare. In alternativa alla fattibilità del progetto di riqualificazione dell'area denominata "BELVEDERE", dovrà essere presentata la garanzia di un'offerta, aggiuntiva al canone di concessione, di opere di investimento non inferiori in valore al 10% del canone annuo offerto, cumulabili tra loro, per l'intera durata della concessione, con la previsione dei tempi di realizzazione. L'opera alternativa, da eseguirsi nell'interesse ed a discrezione del Comune di Sabaudia, dovrà comunque essere valutata secondo il prezziario della Regione Lazio B.U.R.L..
Si tratta di una gara della durata di 12 anni che da subito è apparsa estremamente lunga e sproporzionata rispetto all'impegno economico legato alla concessione.
La tipologia di contratto prescelta è stata quella della concessione (ex artt. 30 e 55 del D.lgs 16372006) , come peraltro da me sollecitato più volte, ritenendo che questa fosse la via da seguire e non quella scelta nel passato.
L'importo stimato del Servizio è di circa €. 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila) IVA esclusa. L'importo effettivo del Servizio sarà conseguente all'offerta. L'importo è stato stimato su un numero di apparecchiature da installare sul territorio comunale di Sabaudia di n°70 parcometri e sugli abbonamenti stagionali rilasciati.
L'aggiudicazione è poi avvenuta con determinazione n. 150 del 12 novembre (Reg. Gen. n. 1359) alla ditta SI.GI., con sede legale in Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 1.
A seguito di alcuni ricorsi ci riferisce oggi il quotidiano "Latina Editorale Oggi" i giudici del TAR di Latina hanno accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla seconda società in graduatoria “congelando” dunque gli atti amministrativi impugnati. Si tratta della deliberazione di marzo 2015 con cui era stata indetta la gara, del verbale redatto il 18 ottobre, nonché dell’atto n.150 risalente al 12 novembre dello scorso anno.

LA LEGGE CON LE MISURE URGENTI PER IL TERRITORIO

Sulla G.U. n. 18/2016 è stata pubblicata la Legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante la " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l’esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa".
Sulla stessa G.U. è disponibile anche il testo coordinato con il D.L.
Si parla di interventi per la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, della Campania (la terra dei fuochi), del Comune di Reggio Calabria, di iniziative per la valorizzazione dell'area dell'EXPO, degli interventi per il Giubileo, di misure per il made in Italy, di revoca di finanziamenti per gli aeroporti, di interventi per le aree metropolitane; ma anche del servizio civile, del rifinanziamento del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione, di interventi per l'edilizia residenziale pubblica, di misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi delle periferie urbane e di misure urgenti per il cinema.

PUBBLICATA LA LEGGE CHE DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Sulla G.U. n. 23/2016 è stata pubblicata la L. LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Il testo approvato, promulgato e pubblicato è stato frutto di un lungo esame tra Senato e Camera dei Deputati con ripetuti passaggi al fine di raffinarne la portata. In proposito sono stati acquisiti pareri importanti come quello del Presidente dell' ANAC Cantone.
A parte la questione di principio concernente l'eccessivo esercizio da parte del parlamento di deleghe al Governo, peraltro previste da proposte di legge di iniziativa dello stesso Governo e sulle quali talora viene posta la fiducia, sottraendo di fatto al parlamento il potere legislativo, restano tuttavia alcune problematiche e perplessità che mi auguro possano essere fugate in sede di emanazione dei decreti legislativi delegati e che, per quanto mi riguarda, concernono l'impossibilità di applicare le stesse norme per le amministrazioni centrali, per i grandi enti pubblici e nello stesso tempo per i comuni di mille abitanti. 
A questo si aggiunge il fatto che mentre prosegue l'iter del nuovo Codice il Parlamento seguita ad inserire in leggi varie emendamenti concernenti le procedure di acquisto il che desta perplessità sul fatto se si voglia accelerare qualche specifico procedimento ovvero si voglia far prendere un indirizzo specifico a qualche procedura.
Mancano infine, almeno per il momento, sanzioni nei confronti delle amministrazioni che non rispetteranno le nuove disposizioni.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 GENNAIO

Ieri il Consiglio dei ministri (n.102), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Nello specifico, questo provvedimento conferma l’attenzione del Governo a realizzare misure di contrasto alla povertà ed interventi di inclusione attiva, attenzione testimoniata, peraltro, dalla previsione nella legge di stabilità 2016 dell’istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e dalla previsione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale avente cadenza triennale.
Il disegno di legge delega:
  • introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell’inclusione attiva, che prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona. Questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa. L’intervento, contenuto nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di Stabilità 2016, verrà gradualmente esteso sulla base delle risorse che al Fondo affluiranno in virtù degli interventi di razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al successivo punto 2;
  • razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi - escluse quelle legate alla disabilità del soggetto beneficiario -, introducendo il principio di “universalismo selettivo” nell'accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in base all'ISEE.
  • riordina la normativa in materia di interventi e servizi sociali, al fine di superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo principi di equità ed efficacia nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni.
In tale quadro sono previsti:
  • l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
  • l’attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
  • la promozione di accordi territoriali tra servizi sociali e altri enti o organismi competenti per l’inserimento lavorativo, la salute, l’istruzione e la formazione;
  • nonché il rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell’assistenza.

L'ANAC RICHIAMA L'ATTENZIONE SUGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI E LE SANZIONI CONSEGUENTI IN CASO DI OMISSIONE

L'ANAC è intervenuta con una deliberazione (n. 39/2016) per dettare norme circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015. 
La  Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e le relative modalità.
Le Amministrazioni e gli Enti devono pubblicare e aggiornare tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti devono pubblicare in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.
Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.
nella deliberazione sono anche ricordate le sanzioni:  
L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell'adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la citata deliberazione 39/2016 e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013.
La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.
Le fattispecie di cui sopra  altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012.
IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA E' QUI:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8409c48b0a77804235c229e96d8802b1

giovedì 28 gennaio 2016

L'attualità del pensiero di Kelsen

La prima edizione de "La dottrina pura del diritto" di Hans Kelsen risale al 1939, ed è significativo che l'autore, di famiglia ebrea, tornato a Praga dopo molti anni passati a Vienna (dove insegnò all'Università,) , abbia scritto questo libro proprio in quegli anni. Un diritto separato dalla politica e dall'empirismo. Molti anni sono passati, ma il pensiero di Kelsen è ancora attuale e seguito da molti. Non è possibile piegare il diritto alla volontà della politica che vive alla giornata, l'essenza del suo pensiero mira alla qualificazione del diritto, svincolato anche dalla sociologia.

L'ANAC Chiede agli OIV una relazione sul rispetto delle norme sulla trasparenza

Com'è noto gli organismi indipendenti per la valutazione (OIV) hanno dei compiti importanti che sono stati ampliati di recente rispetto al vecchio impianto del D.lhs. 150/2009. Tra le nuove competenze c'è anche quella di controllare il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. Ora è intervenuta l'ANAC con una propria delibera, per chiedere a tutti gli OIV un rapporto molto analitico, da predisporre utilizzando uno schema fornito dalla stessa Autorità entrò il 29 febbraio e da pubblicare sul sito web di ciascuna amministrazione. Personalmente ritengo che in questi OIV ci siano in genere brave persone, ma che potrebbero fare molto di più?. Sarà interessante vedere come reagiranno allo stimolo dell'ANAC e cosa uscirà fuori dal loro lavoro, dato che, come ho scritto solo pochi giorni fa, la trasparenza in molti Comuni (e non solo) è una utopia.

Comuni commissariati e Commissari prefettizi.


Sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio sono stati pubblicati tre nuovi dencreti per lo scioglimento di altrettanti Consigli comunali.
Prosegue per vari motivi l'instabilità dei Comuni con la conseguente nomina di Commissari straordinari. Aumenta cosi' il numero dei Comuni che dovranno andare alle elezioni.
I poteri di un Commissario straordinario comprendono tutti quelli propri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. Un tempo si sosteneva che dovesse limitarsi alla ordinaria amministrazione, ma ora c'è una visione più ampia che comunque, almeno a mio avviso deve avere dei limiti, soprattutto su alcune questioni attinenti a scelte che coinvolgono il futuro della città e sulle quali anzi sarebbe opportuno coinvolgere i cittadini.
Ma qual' è l'effetto sulla politica locale? Da un Commissario nominato da un organo del Governo, ci si aspetta la massima imparzialità ed equilibrio specialmente nei confronti delle forze politiche. Può peraltro avvenire che proprio l'opposizione che si è impegnata per far cadere la precedente amministrazione, anche con esposti dettagliati alle Forze dell'ordine, alla Magistratura contabile, ecc., veda il proprio lavoro vanificato da scelte del Commissario prefettizio di turno che vanno a favorire chi era stato responsabile della mala amministrazione agevolandone la rielezione. Alcuni Commissari sono molto corretti e attenti proprio a questi aspetti della loro gestione, ma purtroppo ci sono alcuni casi in cui ciò non avviene. E' auspicabile che con l'approssimarsi delle elezioni tutti assumano comportamenti più sobri sia nel contenimento delle spese che in alcune esternazioni, al fine di non turbare lo svolgimento di elezioni che, in ogni caso, saranno ovunque molto delicate.

mercoledì 27 gennaio 2016

Transparency international report 2015

Come annunciato il 27 gennaio è stato pubblicato il nuovo rapporto di Transparency international sulla corruzione relativo all'anno 2015.
L'Italia sale dal sessantottesimo al sessantunesimo posto, ma è a ancora molto indietro e al penultimo posto in Europa. C'è molto ancora da fare e serve più impegno a tutti i livelli, specialmente da parte di certi politici, pronti a parole, ma scarsi nei fatti. Soprattutto a livello di territorio si può fare di più, anche nelle scuole.

martedì 26 gennaio 2016

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Con il nuovo decreto delegato recante il Testo Unico sui servizi pubblici  locali di interesse economico generale approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri viene previsto all' art.8 che questi servizi possano essere gestiti solo nel seguente modo:

  • Affidamento Mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici
  • Affidamento a società mista , il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto della U.E. e dal Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche
  • Gestione diretta, mediante affidamento in house nei limiti fissati dal diritto della U.E. e dalle disposizioni in materia di contratti pubblici e del Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche
  • Limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale
Nel complesso il provvedimento non presenta grandi novità rispetto al passato presentandosi come una raccolta sistematica delle norme in vigore, recependo peraltro i più recenti indirizzi della giurisprudenza amministrativa (sempre in evoluzione in questo campo) e di quella contabile.

lunedì 25 gennaio 2016

Il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità


  1. La trasparenza delle pubbliche amministrazioni in alcuni casi sembra una utopia. Mentre a livello nazionale vengono approvate leggi sempre più attente e orientate alla trasparenza totale, è su questo linea il recente decreto portato in Consiglio dei ministri dalla Ministra Madia in attuazione della L.124/2015, nei Comuni si fatica ancora ad ottenere il rispetto delle leggi esistenti. Entrò il 31 gennaio ogni Comune dovrà approvare l'aggiornamento del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018. Per quanto riguarda il Comune di Sabaudia, a seguito dell'avviso pubblicato sul sito web anche iobho partecipato inviando il 13 gennaio il mio modesto contributo (solo quattro pagine) per segnalare gli adempimenti ancora mancanti. Mi auguro vivamente che vengano recepite le mie osservazioni, anche perché le ho inviate anche al presidente dell' Anac il dott. Cantone.

domenica 24 gennaio 2016

La centralizzazione degli acquisti secondo il Comune di Sabaudia

La bozza di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi tra i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Ponza all'esame del Consiglio comunale il 26 gennaio è un provvedimento che non condivido per i seguenti motivi:
In punta di diritto:

  • L'art.33 del D.lgs. 163/2006 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano agli acquisti centralizzati seguendo le seguenti modalità: Unioni di comuni, Accordi consortili tra comuni, Ricorrendo ad un soggetto aggregatore, Ricorrendo alla Provincia, Utilizzando il mercato elettronico della P.A.
  • La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che dal primo gennaio  2016 per tutte le spese superiori a 40.000 euro ci si debba rivolere alla Consip, mentre per quelli inferiori si debba utilizzare il MEPA
  • Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività possono essere fatti solo tramite CONSIP (comma 512 L.208/2015)
  • Per cifre inferiori a 1.000 euro i Comuni possono procedere con il conto economale
  • I Comuni possono provvedere autonomamente solo previa autorizzazione formalizzata dalla Giunta con atto trasmesso alla Corte dei Conti (comma 510 L.208/2015)
In punta di fatto:

  • Lo schema di convenzione che si propone è basato su una interpretazione, non adeguatamente confortata dal punto di vista giuridico, secondo cui gli accordi consortili previsti dalla norma potrebbero essere attuati sotto forma di convenzioni
  • Nell'oggetto si parla di Centrale Unica di Committenza, mantre nel testo si legge Stazione Unica Appaltante
  • Lo scopo dovrebbe essere quello di fare acquisti unificati per spuntare pezzi piu' bassi
  • Di fatto l'organizzazione ipotizzata (art.2 della convenzione) prevede che personale dei vari comuni possa operare nello stesso ufficio ma seguitando a fare acquisti autonomamente ed assumendosene la responsabilità
  • Il testo della convenzione ignora evidentemente l'entrata in vigore della L.208/2015 e gli obblighi e i divieti da essa introdotti, nè alcuno si è preoccupato di informarne i consiglieri
In sostanza la convenzione potrebbe essere utile solo per i lavori pubblici ma ad eccezione delle manutenzioni, anch'esse riservate alla Consip, peraltro aggravando l'ufficio di Sabaudia, dato che gli altri enti hanno strutture inadeguate, per cui non si vede quale sia l'interesse pubblico del Comune di Sabaudia sotteso al provvedimento proposto dalla maggioranza.

Riforma della P.A.? CHE DICE PASQUINO?

La legge 124/2015 delega il Governo ad emanare alcuni decreti delegati, ma i tempi vanno da sei mesi ad un anno; così per il momento ne sono stati portati in Consiglio dei ministri solo alcuni; dal breve comunicato della Presidenza non è facile comprendere bene cosa si voglia fare, anzi forse si: si vuole fare, ma si dovrà attendere la pubblicazione dei provvedimenti per capire bene cosa. L'unico punto su cui sembra che si abbiano le idee chiare è quello dell'accelerazione delle procedure per il licenziamento, quindi non una cosa nuova ma una modifica di norme esistenti da molti anni. Potrebbe essere interessante il provvedimento che mira a valorizzare il ruolo del cittadino in materia di gestione dei servizi pubblici, ma anche qui di norme c'è ne sono già ma nessuno le applica ; lo stesso dicasi per le partecipate. Anche per quanto riguarda i direttori generali delle ASL norme per cacciare via gli incapaci ci sono da anni. anche  sul Piano dei porti che razionalizza le Autorità portuali non si hanno molte notizie. Peraltro già circolano articoli di chi ha letto il testo del provvedimento per l'informatizzazione che sono molto critici.

sabato 23 gennaio 2016

SABAUDIA: PATTO DEI SINDACI E PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

Il Consiglio comunale di Sabaudia ha approvato a fatica (ci sono volute due sedute) e con molte astensioni oltre ad un voto contrario, l'adesione al Patto dei Sindaci. Si tratta della deliberazione n.3/2016. In base all'adesione al Patto il Comune si impegna a presentare entro un anno il Piano di azione per l'energia sostenibile. Molti comuni italiani si sono già dotati di un piano energetico e sono autosufficienti, altri addirittura sono in grado di vendere energia ai comuni vicini. E' importante, proprio tenendo quanto scritto nel dispositivo, che i cittadini siano chiamati a partecipare alla stesura di questo piano raccogliendo e sviluppando le capacità e le potenzialità presenti in energia. L'obiettivo è quello di cancellare il  piano energetico provinciale approvato dalla vecchia Giunta provinciale, ampiamente superato anche dalla normativa e presentare un piano moderno che tenga conto delle peculiarità dell'ambiente del Parco e che sfrutti appieno il numero delle ore di insolazione presenti annualmente.

PUBBLICATE LE NORME PER LA DEPENALIZZAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.17 è stato pubblicato il decreto legislativo n.7 del 15 gennaio con il quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di reati e sono stati introdotti nuovi illeciti con sanzioni pecuniarie. In particolare sono stati abrogati gli articoli del Codice penale n.485 (falsità in scrittura privata), 486 (falsità in foglio firmato in bianco), 594 (ingiuria), 627 (sottrazione di cose comuni) e 647(appropriazione di cose smarrite), mentre è stato modificato l'art.635 prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili beni pubblici, anche nel corso di manifestazioni.
Sulla stessa G.U. è stato pubblicato anche il D.lgs. n.8 che reca la depenalizzazione di molti reati.
Di fatto assistiamo ad una evoluzione del Codice penale in sintonia con le modifiche intervenute nella società e nel comune sentire, anche se alcune cose non sono condivisibili.

venerdì 22 gennaio 2016

LA RIDUZIONE DELLE PARTECIPATE

La Ministra Madia ha finalmente portato in Consiglio dei ministri i suoi decreti delegati con la legge 124/2014. Uno dei provvedimenti, che dovranno comuque passare in Parlamento, riguarda la riforma delle società partecipate. Gli enti locali in particolare dovranno intervenire per eliminare quelle che negli ultimi tre anni hanno avuto un fatturato inferiore a un milione. Un testo molto diverso dalle attese.
Sono già alcuni anni che si parla di partecipate, ma i risultati fino ad ora sono stati molto scarsi. Il rischio poi è sempre quello delle deroghe o di altre soluzioni per aggirare la legge. D'altra parte premono le unioni dei Comuni e i nuovi enti di area vasta che dovrebbero ereditare queste aziende partecipate e gestirle a livello di distretto come arsa ottimale. Ma o ci si mette in testa di fare qualcosa di diverso dalle famose ATO che già gestiscono il servizio idrico, con risultati talora pessimi, o non cambierà nulla.

mercoledì 20 gennaio 2016

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI "SOMMA URGENZA" DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Com'è noto, ai sensi del Codice degli appalti (art. 57, comma 2, lett.c del D.lgs 163/2006 e s.m.i.) i Comuni possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte quarta, titolo V del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quando l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non è compatibile con i termini imposto dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
Ancora ai sensi dell' art 221, comma 1, lett. d) sempre del citato D.lgs 163/2006 sono possibili procedure più snelle  nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente aggiudicatore. 
La materia è prevista anche dal D.lgs 267/2000 nel testo modificato dal D.L. 174/2012 per quanto riguarda gli aspetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio stabilendo che "per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura".
Il regolamento del Codice degli appalti (DPR 207/2010) all' art. 176  indica le procedure da seguire. 
In aggiunta a quanto stabilito dal predetto art 57, il D.L. 174/2014, convertito in L. 133/2014 all'art. 9 ha stabilito che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi anche su impianti arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio
c) all'adeguamento alla normativa antisismica
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale
Il comma 2 del citato art. 9 stabilisce che agli interventi sopraindicati si applicano particolari disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza che in alcuni casi consentono anche l'affidamento diretto.
L'ANAC monitora mediante controlli a campione le procedure seguite dagli enti locali per interventi di "estrema urgenza".
La Corte dei Conti a sua volta si è espressa con una serie di pareri molto interessanti: Deliberazioni nn. 360/2013, n. 31/2014 e n. 97/2015.

SISTEMA DUALE: 60 MILA GIOVANI NEL PROSSIMO BIENNIO IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO O IN APPRENDISTATO FORMATIVO

Sulla base di una iniziativa del ministero del Lavoro, comunicata  con lettera del 4 dicembre 2015 e un successivo messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015 con cui è stato trasmesso alla regione Lazio lo schema di Protocollo d’intesa da sottoscrivere al fine di dare avvio alle attività del progetto sperimentale, previo adeguamento dello stesso Protocollo in funzione di specifiche esigenze regionali, la Giunta della regione Lazio ha adottato Deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale"
Al riguardo la L.R. 5/2015 prevede, tra l’altro, di: - ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale; - assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile; - fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio; - favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale;
In data 24 settembre 2015 è stato concluso un Accordo (repertorio atti n. 158/CSR) ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”.
Nel predetto accordo, tra l’altro, si intende sostenere l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nell'ambito del sistema duale; - che la fattispecie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non ha incontrato fino ad oggi un adeguato interesse da parte delle imprese del territorio laziale;
Per l’attuazione del progetto saranno realizzati:
a) Rapida attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e riqualificazione di giovani Neet aderenti al programma Garanzia Giovani, attraverso il servizio di validazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, al fine di definire la metodologia e determinare la durata di ogni singolo percorso.
b) Avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, allargando l’offerta dei percorsi IeFP nel suo sviluppo verticale, prioritariamente attraverso l’utilizzo del contratto di apprendistato di cui all'art.43 del Decreto Legislativo 81/2015. 19/01/2016 c) Allargamento della sperimentazione di apprendimento nell'ambito del sistema duale a quei giovani interessati frequentanti i secondi e i terzi anni dei percorsi ordinari di IeFP, prioritariamente attraverso l’utilizzo del citato contratto di apprendistato; d) Immediata programmazione dei percorsi di primo anno del sistema duale assicurandone la partenza dal prossimo settembre 2016.

martedì 19 gennaio 2016

PUBBLICITA' DEI MEDICI E CODICE DEONTOLOGICO

Il Consiglio di Stato con una sentenza del 19 gennaio 2016 ha dato ragione all'Ordine dei medici di Roma (ma solo dal punto di vista formale, senza entrare nel merito) per quanto riguarda la pubblicità in campo sanitario, in una vertenza che lo vedeva opposto all'Antitrust che aveva ritenuto le norme del Codice deontologico contrarie alla concorrenza.
Ne ha dato notizia per primo l'ottimo sito www.quotidianosanita.it, gestito da Fassari.
In buona sostanza tutti assistiamo alla invasione ovunque di pubblicità nel campo sanitario, dai giornali, dalla televisione, dai muri delle città di parlano di maghi della medicina e della odontoiatria che promettono guarigioni con apparecchiature tecnologicamente avanzatissime e con tecniche svariate.
Fino a non molti anni fa esistevano regole rigidissime per la pubblicità.
Questa commercializzazione delle professioni a mio avviso non solo è estremamente negativa come immagine, ma è addirittura all'origine della eccessiva competizione a cui assistiamo nel mondo dell'assistenza sanitaria e che danneggia tutti, ma per primi i pazienti e il SSN stesso.
Sarebbe opportuno che l'Antitrust rivedesse le proprie posizioni.

LE FARMACIE E LA LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA

In tutte le città assistiamo a come è stata modificata la gestione delle farmacie e come è divenuta sempre più un esercizio commerciale.
Come tutti gli anni il Parlamento è chiamato ad approvare la legge annuale per la concorrenza.
Anche quest'anno il Ministro per lo sviluppo economico, unitamente ad altri Ministri ha presentato la proposta in Parlamento, che ha assunto il n. S.2085.
Dopo molte norme riguardanti le assicurazioni, l'energia, le poste, la telefonia ecc. troviamo all'art 48 alcune norme che riguardano una ulteriore liberalizzazione per quanto riguarda la titolarità delle farmacie, peraltro già ampliata notevolmente negli ultimi anni.
Sempre più si ammette, sia pur con talune limitazioni che le farmacie vadano in mano a società di capitali, anche se alcuni emendamenti vanno in controtendenza.
A ciò si aggiunga che, dal fascicolo con gli emendamenti (ben 116) sputano fuori alcune proposte di riduzione ulteriore della presenza dei farmacisti, ridotti solo a prestanome e alcune soluzioni "a titolo sperimentale" (come quella dl sen. Margiotta) per l'assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e l'assegnazione tramite concorso.
Anche i senatori di Area popolare, come quelli del gruppo Conservatori e Riformisti; altri come la Dirindin (PD) cercano di vietare la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La sen. De Petris (gruppo misto), insieme ad altri, più semplicemente propone di sopprimere l'articolo presentato dal Governo. Critici anche gli emendamenti del M5S.
Molti altri emendamenti tendono a consentire alle parafarmacie di vendere i farmaci in fascia "C".
Un tempo non lontano le farmacie potevano essere solo di proprietà di farmacisti iscritti all'ordine e dirette dagli stessi, in questo modo il legislatore responsabilizzava i professionisti e garantiva i cittadini. Poi sono state aperte le porte e sempre più le farmacie sono divenute esercizi commerciali che in cui la presenza del farmacista titolare diviene sempre più sfumata. 
Mi auguro che la discussione possa portare a migliorare il testo riconducendo la normativa ad una maggiore attenzione di una gestione più professionale in tutti i sensi.  
Sempre meno si sente parlare di farmacie comunali che fino a non molti decenni fa erano un vanto di ogni amministrazione comunale e che erano gestite benissimo portando un contributo spesso importante all'ente per  la gestione dei servizi sociali.

UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI APPALTI

Stiamo assistendo in questo periodo ad una notevole evoluzione del sistema delle procedure per l'acquisitone di beni e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni, sia grazie al Parlamento che in occasione del recepimento di alcune Direttive della U.E. ha introdotto alcune innovazioni, sia grazie alla giurisprudenza amministrativa che con le sue sentenze sempre più evolutive apre a nuove opportunità. 
L'ultimo caso ci è offerto da una Sentenza del Consiglio di stato Sez. III n. 116/2016 con viene sancita la possibilità che le associazioni di volontariato partecipino alle gare di appalto.
Il ragionamento del giudice amministrativo è partito dalla Direttiva CE n.18/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) in base alle quali la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Sulla base di questo presupposto è stato preso in esame il caso delle associazioni di volontariato (nella fattispecie si trattava di una gara per l'affidamento del servizio di pronto intervento suil territorio del 118), ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. 
Pertanto il giudice amministrativo ha ritenuto che le associazioni di volontariato possano essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", a cui il D.lgs. n. 155/2006  ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa
Del resto anche il Codice dei Contratti vigente che si riferisce all'imprenditore come "operatore economico" ammesso a partecipate alle gare per la realizzazione di opere e l'affidamento di servizi senza ulteriori specificazioni. 

SCATTANO LE SANZIONI SU CHI GETTA IN TERRA (MA ANCHE SULLA SPIAGGIA) CICCHE DI SIGARETTE, GOMME DA MASTICARE ECC.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 13/2016 delle nuove norme in materia ambientale dal 2 febbraio (data di entrata in vigore della legge n. 221/2015) chi getterà cicche di sigaretta e gomme da masticare n terra sarà punibile con una multa da 30 a 300 euro.
La legge ho aggiunto alcuni articoli al Codice dell’Ambiente:
Art. 232 -bis (Rifiuti di prodotti da fumo)
1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
Art. 232 -ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)
Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 - ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 -bis , la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;
Con queste disposizioni finalmente la Polizia Locale dovrà multare chi sarà sorpreso a gettare le cicche in terra (o anche sulla spiaggia) o peggio le gomme da masticare che si attaccano alla pavimentazione e che non è facile staccare neanche con macchinari. 

PIU' ACQUISTI VERDI CON LA LEGGE 221/2015 RECANTE DISPOSIZIONI SULLA GREEN ECONOMY

Nonostante tutte le iniziative fatte finora per sostenere lo sviluppo della green economy, gli acquisti verdi della P.A. stentano a decollare.
Molti comuni per un poco di tempo hanno acquistato carta riciclata, salvo poi abbandonarla sia per la difficoltà degli acquisti che per la scarsa utilizzabilità in alcuni dispositivi.
ora viene fatto un ulteriore tentativo cercando di alleggerire gli oneri a carico di chi partecipa alle gare. 
Sulla G.U. n. 13/2016 è stata pubblicata la L. 221/2015 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
All'art. 16, allo scopo di favorire i prodotti ecologici è prevista una modifica al Codice degli appalti vigente con una integrazione all'art. 75 stabilendo che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sia ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ).
Naturalmente poiché nel frattempo il Parlamento ha approvato il nuovo Codice degli appalti, di prossima promulgazione da parte del Presidente della Repubblica che contiene una delega al Governo per emanare nuove norme, i decreti delegati dovranno prevedere disposizioni specifiche per tener conto di queste nuove disposizioni. 

lunedì 18 gennaio 2016

IL COMMA 363 DELLA LEGGE DI STABILITA' E I PARCHI NAZIONALI

Sulla G.U. n. 302 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 363, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi. 
La norma in esame prevede altresì che l’autorità competente provveda entro il termine di sessanta giorni al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi previsti.
Si tratta in particolare degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.
L’obiettivo della norma è quello del rilancio delle spese per investimento degli enti locali. 
La disposizione interviene sulla normativa vigente, contenuta nel D.P.R. n. 357 del 1997, che disciplina, tra l’altro, la valutazione di incidenza ambientale.
Com'è noto all'interno del territorio del Comune di Sabaudia e del Parco nazionale del Circeo insistono n. 7 siti (rispetto ai 2314 italiani) e precisamente: 
-IT6040012 SIC Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno (1.429 ha); 
-IT6040013 SIC Lago di Sabaudia (395 ha); 
-IT6040014 SIC Foresta demaniale del Circeo (3.007 ha); 
-IT6040016 SIC Promontorio del Circeo Quarto caldo (427 ha); 
-IT6040017 SIC Promontorio del Circeo Quarto freddo (464 ha); 
-IT6040018 SIC Dune del Circeo (441 ha). 
-IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone” (incluso parzialmente per la sola Isola di Zannone, per la superficie di 103 ha).
Il SIC IT6040012 “Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno” (1.429 ha) include anche una piccola porzione esterna al Parco nell’area delle Terme di Fogliano, l’intera superficie dei laghi e le aree limitrofe dentro il Parco.
Anche se il comma 363 della L. 208/2015 prevede che restino ferme alcune norme del regolamento di cui al D.P.R. n. 357/1997, nondimeno nutro profonde perplessità in merito al testo approvato soprattutto per i danni che può provocare al delicatissimo ambiente del nostro Parco, già aggredito da più parti e che nonostante vincoli e i divieti ha visto regredire notevolmente le aree verdi con un rilevante consumo del territorio.
Il rischio è che molti interventi di modifica del territorio avvengano proprio utilizzando voci apparentemente innocue come la “manutenzione ordinaria”. 
Per quanto riguarda il rapporto tra la valutazione di incidenza e i titoli abilitativi edilizi, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 9 marzo 2011, n. 9308, ha precisato che la valutazione di incidenza per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC, avendo ad oggetto l’analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.
Come già evidenziato anche dal Servizio studi del Parlamento nel dossier comprendente le schede di lettura allegate all’A.C. 3444, esisterebbe già una procedura di contenzioso aperta dall’unione Europea il 22 ottobre 2015; ma questa notizia pare non sia riuscita a fermare i nostri rappresentanti in Parlamento.
Per quanto riguarda in particolare le zone SIC che si trovano lungo il mare ed i laghi (quindi tutte ad eccezione della IT6040014 SIC Foresta demaniale del Circeo) ritengo però che ricadano anche nei divieti fissati dall’art.1 della legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso), con particolare riguardo alle distanze.
Pur ritenendo che sia giusto consentire interventi di manutenzione ordinaria (da intendersi limitata ai soli casi rientranti in questa categoria), restauro ecc. riterrei che non possano essere ammessi aumenti di cubatura.
Questa zona è estremamente attrattiva dal punto di vista della speculazione edilizia anche a motivo della sua vicinanza con Roma e che quindi il rischio di aggressioni ulteriori all'ambiente è prevedibile.
Ho pertanto scritto una nota al Ministero dell'Ambiente per sollecitare un intervento chiarificatore in merito alla non applicabilità della norma per le aree protette dalla citata legge Galasso.
Successivamente in data 18 febbraio ho inviato una Petizione alla Presidenza della U.E. per segnalare la questione; la stessa è stata già presa in carico come attestato da una nota già ricevuta.