In punta di diritto:
- L'art.33 del D.lgs. 163/2006 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano agli acquisti centralizzati seguendo le seguenti modalità: Unioni di comuni, Accordi consortili tra comuni, Ricorrendo ad un soggetto aggregatore, Ricorrendo alla Provincia, Utilizzando il mercato elettronico della P.A.
- La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che dal primo gennaio 2016 per tutte le spese superiori a 40.000 euro ci si debba rivolere alla Consip, mentre per quelli inferiori si debba utilizzare il MEPA
- Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività possono essere fatti solo tramite CONSIP (comma 512 L.208/2015)
- Per cifre inferiori a 1.000 euro i Comuni possono procedere con il conto economale
- I Comuni possono provvedere autonomamente solo previa autorizzazione formalizzata dalla Giunta con atto trasmesso alla Corte dei Conti (comma 510 L.208/2015)
- Lo schema di convenzione che si propone è basato su una interpretazione, non adeguatamente confortata dal punto di vista giuridico, secondo cui gli accordi consortili previsti dalla norma potrebbero essere attuati sotto forma di convenzioni
- Nell'oggetto si parla di Centrale Unica di Committenza, mantre nel testo si legge Stazione Unica Appaltante
- Lo scopo dovrebbe essere quello di fare acquisti unificati per spuntare pezzi piu' bassi
- Di fatto l'organizzazione ipotizzata (art.2 della convenzione) prevede che personale dei vari comuni possa operare nello stesso ufficio ma seguitando a fare acquisti autonomamente ed assumendosene la responsabilità
- Il testo della convenzione ignora evidentemente l'entrata in vigore della L.208/2015 e gli obblighi e i divieti da essa introdotti, nè alcuno si è preoccupato di informarne i consiglieri
Nessun commento:
Posta un commento