lunedì 18 gennaio 2016

IL COMMA 363 DELLA LEGGE DI STABILITA' E I PARCHI NAZIONALI

Sulla G.U. n. 302 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 363, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi. 
La norma in esame prevede altresì che l’autorità competente provveda entro il termine di sessanta giorni al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi previsti.
Si tratta in particolare degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.
L’obiettivo della norma è quello del rilancio delle spese per investimento degli enti locali. 
La disposizione interviene sulla normativa vigente, contenuta nel D.P.R. n. 357 del 1997, che disciplina, tra l’altro, la valutazione di incidenza ambientale.
Com'è noto all'interno del territorio del Comune di Sabaudia e del Parco nazionale del Circeo insistono n. 7 siti (rispetto ai 2314 italiani) e precisamente: 
-IT6040012 SIC Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno (1.429 ha); 
-IT6040013 SIC Lago di Sabaudia (395 ha); 
-IT6040014 SIC Foresta demaniale del Circeo (3.007 ha); 
-IT6040016 SIC Promontorio del Circeo Quarto caldo (427 ha); 
-IT6040017 SIC Promontorio del Circeo Quarto freddo (464 ha); 
-IT6040018 SIC Dune del Circeo (441 ha). 
-IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone” (incluso parzialmente per la sola Isola di Zannone, per la superficie di 103 ha).
Il SIC IT6040012 “Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno” (1.429 ha) include anche una piccola porzione esterna al Parco nell’area delle Terme di Fogliano, l’intera superficie dei laghi e le aree limitrofe dentro il Parco.
Anche se il comma 363 della L. 208/2015 prevede che restino ferme alcune norme del regolamento di cui al D.P.R. n. 357/1997, nondimeno nutro profonde perplessità in merito al testo approvato soprattutto per i danni che può provocare al delicatissimo ambiente del nostro Parco, già aggredito da più parti e che nonostante vincoli e i divieti ha visto regredire notevolmente le aree verdi con un rilevante consumo del territorio.
Il rischio è che molti interventi di modifica del territorio avvengano proprio utilizzando voci apparentemente innocue come la “manutenzione ordinaria”. 
Per quanto riguarda il rapporto tra la valutazione di incidenza e i titoli abilitativi edilizi, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 9 marzo 2011, n. 9308, ha precisato che la valutazione di incidenza per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC, avendo ad oggetto l’analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.
Come già evidenziato anche dal Servizio studi del Parlamento nel dossier comprendente le schede di lettura allegate all’A.C. 3444, esisterebbe già una procedura di contenzioso aperta dall’unione Europea il 22 ottobre 2015; ma questa notizia pare non sia riuscita a fermare i nostri rappresentanti in Parlamento.
Per quanto riguarda in particolare le zone SIC che si trovano lungo il mare ed i laghi (quindi tutte ad eccezione della IT6040014 SIC Foresta demaniale del Circeo) ritengo però che ricadano anche nei divieti fissati dall’art.1 della legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso), con particolare riguardo alle distanze.
Pur ritenendo che sia giusto consentire interventi di manutenzione ordinaria (da intendersi limitata ai soli casi rientranti in questa categoria), restauro ecc. riterrei che non possano essere ammessi aumenti di cubatura.
Questa zona è estremamente attrattiva dal punto di vista della speculazione edilizia anche a motivo della sua vicinanza con Roma e che quindi il rischio di aggressioni ulteriori all'ambiente è prevedibile.
Ho pertanto scritto una nota al Ministero dell'Ambiente per sollecitare un intervento chiarificatore in merito alla non applicabilità della norma per le aree protette dalla citata legge Galasso.
Successivamente in data 18 febbraio ho inviato una Petizione alla Presidenza della U.E. per segnalare la questione; la stessa è stata già presa in carico come attestato da una nota già ricevuta. 

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