Dopo numerosi annunci (doveva essere a dicembre, poi il 15 gennaio) dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo il decreto legislativo delegato dalla L. 124/2015 per regolamentare la materia dei procedimenti disciplinari.
Custodisco ancora copia del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (emanato in virtù della delega contenuta nella L. n. 1181/1954) edito dalla Stamperia Nazionale che agli artt. 91 e segg. disciplinava i casi di sospensione obbligatoria e facoltativa.
Purtroppo molte volte nella mia carriera ho dovuto applicare queste norme e il provvedimento con la sospensione di dipendenti che si erano macchiati di reati anche gravi non fu adottato entro 48 ore, ma entro 24, esperendo tutte le procedure di legge, le indagini, sentendo i testimoni, lavorando anche di domenica.
Purtroppo poi la magistratura penale in più occasioni assolse tutti, in quanto i testimoni in Pretura e in Tribunale ritrattarono quanto riferito in sede di indagine disciplinare.
Per quanto riguarda il licenziamento, veniva chiamato dal citato T.U. agli artt. 103 e segg. "destituzione".
Ora tutta la materia disciplinare è regolata dal nuovo D.lgs 165/2001 che negli artt. 55 e segg. detta norme disciplinari e che è senza dubbio più rispettoso dei diritti delle persone, delle procedure e della trasparenza, introducendo il termine "licenziamento"; anche qui esiste una normativa che attende solo di essere applicata da tutti e non solo da alcuni.
I particolare il licenziamento è previsto dall'art. 55 quater nei seguenti casi:
I particolare il licenziamento è previsto dall'art. 55 quater nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per
un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro
il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni
di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di
gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive
dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione
alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
La novità introdotta dal D.lgs 165/2001 è che il licenziamento in sede disciplinare può essere disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco
temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza abbia formulato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti
la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione
di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione
di appartenenza o dai codici di comportamento. Qui il problema è che in molte amministrazioni l'Organismo Indipendente di Valutazione è inadeguato.
Pertanto le leggi ci sono, ma spesso se si chiede, in molti enti si scopre che non è stato mai aperto neanche un procedimento disciplinare...e sì che ce ne sarebbe stato motivo....
Forse, in qualche caso, occorrerebbe migliorare le condizioni ambientali in cui molti sono costretti ad operare per dargli più serenità ed evitare che persone che fanno il loro dovere possano essere minacciate.
Mi auguro in ogni caso che questa moralizzazione vada fino in fondo e che non sia un venticello di breve durata.
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