Una delle fasi più importanti dell'entrata, dopo l'accertamento, è rappresentata dalla riscossione. Molte amministrazioni comunali non prestano adeguata attenzione a questo aspetto e neanche l'opposizione se ne cura. La mancata riscossione delle somme accertate provoca la creazione di residui attivi che rischiano di non entrare mai e di essere poi cancellati perché prescritti. In questi anni anche il legislatore non se ne è occupato molto lasciando questo aspetto delicato in una situazione di confusione.
A seguito della riforma della riscossione operata dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all'attribuzione delle competenze all'Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.
In particolare, ai sensi del comma 24 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale). In alternativa, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai sensi del successivo comma 25, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi sia diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Infine, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
L'ANCI ha formulato delle proposte e speriamo che vengano alla fine accolte.
Ora il comma 1 dell'art. 10 del D.L. 210/2015 (c.d. Milleproroghe), attualmente in Parlamento per la sua conversione in legge, prevede la proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giungo 2016 del termine di operatività delle disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate dei comuni e delle società da questi partecipate.
La prospettiva è che nel frattempo questa importante funzione venga affidata in service ai nuovi enti di area vasta che possano svolgerla per conto dei Comuni facenti parte del distretto.
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