Il Presidente dell'ANAC è intervenuto con un lungo comunicato in merito alla centralizzazione delle procedure per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a seguito di una nota dell' Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali che manifestava parere contrario alla possibilità di centralizzare tale servizio.
L’Autorità ritiene che, in generale, l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, laddove, per lo specifico contenuto del rapporto contrattuale, lo stesso risulti inquadrabile nel modulo concessorio, in osservanza dei principi stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, potrà ritenersi non applicabile il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, peraltro, proprio nel caso dei servizi che teoricamente potrebbero rientrare nel modello concessorio, l’aggregazione degli acquisti potrebbe dare i maggiori vantaggi per i comuni medio-piccoli. Infatti, al rischio trasferito e agli investimenti richiesti all’affidatario potrebbero essere associate rilevanti economie di scala, di cui i singoli comuni potrebbero beneficiare ottenendo un aggio inferiore e una migliore qualità del servizio. D’altra parte, si ricorda come lo stesso art. 52, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 preveda espressamente la possibilità che i comuni procedano a forme aggregative (convenzioni, consorzi, unioni di comuni e comunità montane) per l’attività di accertamento delle imposte locali.
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