sabato 9 gennaio 2016

IL PATTO DI STABILITA' CI LASCIA, MA ARRIVANO NORME MOLTO ATTENTE PER VERIFICARE CHE I SALDI NON SIANO NEGATIVI E SCATTERANNO PESANTI SANZIONI

Con l’anno 2016 si congeda definitivamente il patto di stabilità interno per i Comuni, che tanti problemi ha creato.
Al suo posto ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i Comuni sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali (comma 709 della legge di stabilità 2016
Al bilancio di previsione 2016 dovrà essere allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo.
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, i Comuni dovranno trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto a inviare, per via telematica, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente; decorsi trenta giorni in caso di mancata trasmissioni scatteranno delle sanzioni.
I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734 sono nulli (comma 726)

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogheranno, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente saranno acquisiti al bilancio dell'ente (comma 727)

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