Con
l’anno 2016 si congeda definitivamente il patto di stabilità interno per i
Comuni, che tanti problemi ha creato.
Al
suo posto ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i Comuni
sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate
finali e le spese finali (comma 709 della legge di stabilità 2016
Al
bilancio di previsione 2016 dovrà essere allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo.
Per
il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a
734 e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica,
i Comuni dovranno trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto
Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato città ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai
fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascuno ente è
tenuto a inviare, per via telematica, entro il termine perentorio del 31 marzo
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti,
firmata digitalmente; decorsi trenta giorni in caso di mancata trasmissioni
scatteranno delle sanzioni.
I
contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si
configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734 sono nulli (comma
726)
Qualora
le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il
rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse
irrogheranno, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle
predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di
dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione
dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a
tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente saranno acquisiti al
bilancio dell'ente (comma 727)
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