mercoledì 6 gennaio 2016

LA REGIONE LAZIO INTERVIENE PER MIGLIORARE L'ASSISTENZA E LA REINTEGRAZIONE DEL PAZIENTE POST COMATOSO

L'art 5 della legge regionale del lazio n. 17/2015 (legge di stabilità 2016) prevede tra l'altro una re-internalizzazione di alcuni servizi sociali stabilendo che al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reinserimento, la Regione istituisce il servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale, supervisionata dai competenti uffici regionali, del paziente post-comatoso, per il cui svolgimento si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore. Agli la regione provvederà, a decorrere dall'annualità 2016, mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” del fondo denominato “Finanziamento del servizio di reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 400.000,00, a valere su ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. 
A decorrere dall'annualità 2019, alla dotazione del fondo in questione si provvederà con legge regionale di bilancio ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale dovrà integrare la propria deliberazione del 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003) definendo i criteri autorizzativi per il funzionamento ed i requisiti strutturali e
organizzativi dell’istituendo servizio.

1 commento:

  1. Caro Franco la legge regionale non internalizza alcun servizio (è in piano di rientro e con il sostanziale blocco delle assunzioni non potrebbe farlo oltre ad andare contro policy pubbliche che valorizzano la sussidiarietà e la riduzione della presenza dello stato gestore, ma reintegra il percorso assistenziale e qualifica le esternalizzazioni dei servizi. Scusa ma solo per precisione

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