Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate molte cose per i contratti degli enti locali.
Nonostante le disposizioni introdotte da tempo per raggiungere maggiori economie di gestione nell'acquisto di beni e servizi, nonché per i lavori pubblici, molti Comuni hanno omesso di adottare gli atti previsti ed in particolare di costituire una Centrale Unica di Committenza (CUC) nella forma di Unione di acquisto tra più enti locali.
Nonostante le disposizioni introdotte da tempo per raggiungere maggiori economie di gestione nell'acquisto di beni e servizi, nonché per i lavori pubblici, molti Comuni hanno omesso di adottare gli atti previsti ed in particolare di costituire una Centrale Unica di Committenza (CUC) nella forma di Unione di acquisto tra più enti locali.
Il d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) aveva previsto tale obbligo modificando l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006.
Con le modifiche apportate dal d.l. 66/2014 (convertito con L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) l’obbligo è stato esteso a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia.
Il comma 3-bis recita: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni … ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
A queste norme si sono aggiunte quelle approvate con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che allargano la gamma dei beni e servizi da acquistare presso la CONSIP (anche le manutenzioni) prevedendo che le eventuali eccezioni possano essere autorizzate solamente dall'ANAC e previa richiesta formale mediante atto deliberativo.
In sostanza dal 1° gennaio 2016 i Comuni (non capoluogo di provincia) non potranno più avere la qualifica di amministrazione aggiudicatrice e non potranno effettuare gli acquisiti al disopra di 40.000 euro.
Molti Comuni hanno omesso, pur avendo tutto il tempo a disposizione, di procedere alla costituzione dell'Unione di acquisto e si trovano in difficoltà.
La strada tentata da alcuni per cercare di porre riparo a questa omissione è stata quella di dare una interpretazione estensiva alla possibilità di stipula di accordi consortili (prevista dalla legge) mediante la sottoscrizione di "convenzioni".
Al riguardo, personalmente ritengo che questa strada non sia rispettosa della volontà del legislatore in quanto la scelta di orientarsi verso la centralizzazione degli acquisti è stata fatta per ottenere delle economie di scala, raggiungibili solo mediante aggregazione di più ente e quindi di poter effettuare gare unificate di valore più elevato di quanto avrebbero potuto fare i singoli enti con la possibilità di spuntare prezzi più bassi. Le convenzioni adottate o predisposte da alcuni enti invece non consentono di realizzare questa "massa critica", limitandosi a creare un ufficio centralizzato per il disbrigo delle pratiche, il che non era proprio lì'intenzione del legislatore.
Al riguardo, personalmente ritengo che questa strada non sia rispettosa della volontà del legislatore in quanto la scelta di orientarsi verso la centralizzazione degli acquisti è stata fatta per ottenere delle economie di scala, raggiungibili solo mediante aggregazione di più ente e quindi di poter effettuare gare unificate di valore più elevato di quanto avrebbero potuto fare i singoli enti con la possibilità di spuntare prezzi più bassi. Le convenzioni adottate o predisposte da alcuni enti invece non consentono di realizzare questa "massa critica", limitandosi a creare un ufficio centralizzato per il disbrigo delle pratiche, il che non era proprio lì'intenzione del legislatore.
A ciò si aggiungano gli aspetti relativi alle responsabilità connesse alle procedure e quindi l'imputazione giuridica degli atti, non potendosi aderire alla tesi di qualche estensore di convenzioni che le lascerebbe ad ognuno degli enti interessati; a questo proposito esiste già giurisprudenza (TAR Abruzzo, L'Aquila, Se. I, Sent. n. 721/2014) secondo cui i Comuni aderenti sarebbero meri beneficiari delle procedure di gara espletate dalla CUC.
Pertanto le procedure consentite sono ora le seguenti:
- Tramite Unioni di Comuni (o in subordine mediante accordi consortili),
- Tramite soggetti aggregatori: sono previsti dall'art. 9 del D.L. n. 66/2014 allo scopo di agevolare la costituzione dei centri aggregatori con D.M. 16 dicembre 2015 sdefiniti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi. L’ANAC ha pubblicato già le prime indicazioni interpretative ed operative.
- Tramite convenzioni con la CONSIP stipulate ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. 488/99;
- Tramite E-procurement: utilizzando il Mercato Elettronico P.A. (MEPA) (sotto i 40.000 euro)
- Direttamente con Cottimo fiduciario (sotto i 40.000 euro)
- Direttamente mediante i Servizi in economia (sotto i 40.000 euro)
- Direttamente Conto economale (sotto i 1.000 euro
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