giovedì 14 gennaio 2016

I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK CONFIGURANO LA CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Una questione alla quale molte amministrazioni pubbliche non prestano adeguata attenzione è rappresentata dalla installazione e gestione di distributori automatici di bevande o generi alimentari all'interno di ospedali, ambulatori, biblioteche, uffici comunali, ecc.
Molto spesso vengono installati senza alcun contratto solo previ accordi tra i proprietari delle "macchinette"(chiamati così comunemente ma tecnicamente definiti "vendors" o erogatori) e qualche dirigente senza quest'ultimo si renda conto che si tratta di concessione di pubblico servizio e anche di spazi di proprietà dell'ente.
Per aver sollevato questo problema in un Comune sono stato a suo tempo irriso dal Sindaco.
Ora la cosa è finita al TAR di Lecce, Sez. II che con una recentissima sentenza, n. 3609/2015 ha sancito che trattasi appunto di concessione di pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici), secondo il citato Tribunale la procedura di affidamento di una concessione di servizi non è soggetta alle norme contenute nella parte II dello stesso codice; ed infatti, nel delineare l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle suddette disposizioni il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. 
Pertanto deve essere fatta rientrare nella concessione di un servizio pubblico l'assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di bevande e generi alimentari all'interno di strutture ospedaliere.
Ovviamente dovrà quindi essere esperita una gara e dovrà essere previsto nel capitolato che il vincitore paghi all'ente oltre un somma quale corrispettivo anche il rimborso del costo dell'energia consumata.
Conseguentemente l'istallazione delle apparecchiature in questione senza gara e senza che l'amministrazione incassi il giusto corrispettivo configura danno erariale.
L'ammontare delle somme che possono derivare da una concessione a seguito di gara possono essere variabili a seconda della collocazione dell'apparecchiature e del movimento che c'è, alcuni anni fa spuntammo 10.000 euro l'anno. Il danno erariale potrebbe essere quantificato almeno con questa cifra,
La sentenza è possibile trovarla qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSN6QTXQRKPU2ROCPA7FIZOHHY&q=

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