mercoledì 20 gennaio 2016

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI "SOMMA URGENZA" DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Com'è noto, ai sensi del Codice degli appalti (art. 57, comma 2, lett.c del D.lgs 163/2006 e s.m.i.) i Comuni possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte quarta, titolo V del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quando l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non è compatibile con i termini imposto dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
Ancora ai sensi dell' art 221, comma 1, lett. d) sempre del citato D.lgs 163/2006 sono possibili procedure più snelle  nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente aggiudicatore. 
La materia è prevista anche dal D.lgs 267/2000 nel testo modificato dal D.L. 174/2012 per quanto riguarda gli aspetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio stabilendo che "per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura".
Il regolamento del Codice degli appalti (DPR 207/2010) all' art. 176  indica le procedure da seguire. 
In aggiunta a quanto stabilito dal predetto art 57, il D.L. 174/2014, convertito in L. 133/2014 all'art. 9 ha stabilito che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi anche su impianti arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio
c) all'adeguamento alla normativa antisismica
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale
Il comma 2 del citato art. 9 stabilisce che agli interventi sopraindicati si applicano particolari disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza che in alcuni casi consentono anche l'affidamento diretto.
L'ANAC monitora mediante controlli a campione le procedure seguite dagli enti locali per interventi di "estrema urgenza".
La Corte dei Conti a sua volta si è espressa con una serie di pareri molto interessanti: Deliberazioni nn. 360/2013, n. 31/2014 e n. 97/2015.

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